Il contratto di rete fra imprese e gli incentivi per Ecobonus e Sismabonus
Lo sfruttamento degli incentivi fiscali, previsti in materia edilizia dal Decreto Rilancio, può passare attraverso nuove forme di organizzazione e collaborazione fra le imprese quali il contratto di rete, disciplinato dal comma 4 ter dell’art. 3 del D.l. 10.2.2009 n. 5 convertito dalla l. 9.4.2009 n. 33.
Mediante tale contratto, due o più imprese si impegnano tra loro ad una collaborazione organizzata e duratura sulla base di un programma condiviso, mantenendo ciascuna la propria autonomia e la propria individualità: lo scopo perseguito resta in tal senso quello di “di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacita’ innovativa e la propria competitivita’ sul mercato”
A tal fine, le imprese che partecipano al contratto di rete si obbligano, sulla base di un programma comune “a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu’ attivita’ rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Il contratto può anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e l’individuazione di un organo incaricato della sua gestione in nome e per conto dei partecipanti.
Si tratta, come è evidente, di uno strumento contrattuale assolutamente “agile”, privo di complicati formalismi, il quale non presuppone la creazione di un soggetto terzo autonomo e distinto dai singoli soggetti di cui si compone. Del resto lo scopo delle singole imprese e ciò che le tiene unite è la crescita individuale e collettiva che esse perseguono cooperando fra di loro secondo un preciso e predeterminato piano.
I vantaggi che tale rapporto di impresa offre oggi appaiono molteplici, anche in relazione allo sfruttamento degli incentivi fiscali previsti dal decreto rilancio in materia edilizia.
Infatti, gli ormai noti “sismabonus” e “ecobonus” prevedono, in relazione a determinati interventi edilizi disciplinati dall’art. 119 del decreto Rilancio, un credito d’imposta proporzionato al valore dell’intervento effettuato: credito che il committente può cedere alle imprese che eseguono tali lavori, nonché a soggetti terzi, come gli istituti finanziari e intermediari finanziari.
Cedendo tale credito, il committente abbatte notevolmente il costo dei lavori; l’impresa dal canto suo, riceve il corrispettivo per i predetti lavori in crediti fiscali: crediti quest’ultimi che potranno essere a loro volta nuovamente ceduti.
In questo contesto, l’incameramento degli incentivi fiscali da parte di una singola impresa di costruzione può risultare eccessivamente gravoso se non proprio sconveniente in termini economici: basta pensare che, di fatto, l’impresa si ritrova a dover eseguire i lavori, confidando di ottenere, mesi dopo l’esecuzione degli stessi, il corrispettivo in credito fiscale. Se tale operazione può rivelarsi conveniente o quantomeno sostenibile in relazione ad uno specifico incarico di lavori, essa può rivelarsi eccessivamente gravosa quando si tratta di eseguire più incarichi di lavoro, attesa la mole di anticipazioni che tali incarichi richiedono.
Per questa evenienza è stata prevista la possibilità, anche per l’impresa, di cedere il credito fiscale ad istituti finanziari, al fine di poterlo trasformare in “moneta”. Naturalmente tale operazione comporterà un costo che le imprese dovranno pagare, anche a titolo di interesse, agli istituti i finanziari. Quest’ultimi, a loro volta, richiederanno ed imporranno precise garanzie nell’esecuzione dei lavori e nella solidità dell’impresa stessa, per acquisire in sicurezza un tale credito fiscale e anticipare il relativo denaro.
In questo contesto, il ricorso al contratto di rete può rivelarsi come uno strumento assai utile.
Infatti, tale strumento potrebbe consentire alle imprese di offrire maggiori garanzie di solidità e solvibilità, proprio in ragione del supporto della rete cui fa parte, per poter ottenere condizioni migliori e più vantaggiose nella cessione del credito fiscale agli istituti finanziari.
Ma vi è di più. Il contratto di rete potrebbe consentire di cedere il credito alle altre imprese della rete, invece che agli istituti finanziari, con maggiore convenienza per il cedente. Proprio l’Agenzia delle entrate, con la risposta del 15.4.2020 n. 105 adottata prima dell’introduzione del nuovo Sismabonus e del nuovo Ecobonus, aveva ammesso e disciplinato la cessione di crediti fiscali, conseguenti all’esecuzione di particolari lavori edilizi, anche ad imprese facenti parti della medesima rete.
A valle di tali considerazioni, e riservandosi ogni ulteriore approfondimento a quando il Decreto Rilancio verrà convertito e a quando verranno adottate le direttive dell’agenzia delle entrate, devono sottolinearsi in questa sede le molteplici possibilità che offre il sistema del contratto di rete fra le imprese, proprio per via della sua agilità e della sua “velocità” nell’organizzazione, che consente di poter sfruttare al meglio e per tempo gli incentivi fiscali riconosciuti in materia edilizia.
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