5 casi in cui si può sostituire la mandante in un RTI

In generale, negli appalti pubblici è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella che risulta dall’impegno presentato in sede di offerta.

Vi sono però delle eccezioni. Vediamone alcune, ricordando sempre che sussiste l’obbligo di comunicare tempestivamente alla SA le vicende relative ai componenti del RTI, per consentire la verifica della permanenza del possesso dei requisiti.

  1. In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di una delle mandanti, il mandatario può indicare un altro operatore economico subentrante (in possesso dei prescritti requisiti), oppure eseguire direttamente o tramite altri mandanti la prestazione (sempre che siano in possesso dei requisiti).
  2. Se la mandante è un imprenditore individuale, nel caso di sua morte, interdizione, inabilitazione o fallimento, il mandatario può indicare un altro operatore economico subentrante (in possesso dei prescritti requisiti), oppure eseguire direttamente o tramite altri mandanti la prestazione (sempre che siano in possesso dei requisiti).
  3. Nell’ipotesi in cui la mandante perda, in corso di esecuzione, i requisiti di cui all’art. 80, il mandatario può indicare un altro operatore economico subentrante (in possesso dei prescritti requisiti), oppure eseguire direttamente o tramite altri mandanti la prestazione (sempre che siano in possesso dei requisiti). Attenzione: questa ipotesi vale solo per la perdita dei requisiti nella fase di esecuzione!
  4. Nei casi previsti dalla normativa antimafia e, in particolare, ove la mandante sia colpita da un’interdittiva ai sensi degli artt. 94 e 95, d.lgs. n. 159/2011, il mandatario può indicare un altro operatore economico subentrante (in possesso dei prescritti requisiti), oppure eseguire direttamente o tramite altri mandanti la prestazione (sempre che siano in possesso dei requisiti).
  5. Nell’ipotesi di recesso per esigenze organizzative, cioè quando una mandante viene sostituita non da un soggetto esterno ma dal soggetto o dai soggetti dello stesso raggruppamento che rimangono e si fanno carico anche della sua quota di attività. Il recesso è consentito esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e solo se le imprese rimanenti dispongono dei requisiti di qualificazione adeguati alle prestazioni ancora da eseguire. In ogni caso il recesso non è ammesso se finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

Il presente materiale è per fini informativi e non costituisce consulenza legale