Decreto semplificazioni: esclusione per irregolarità contributive non definitivamente accertate negli appalti pubblici.

Decreto semplificazioni: esclusione per irregolarità contirbutive non definitivamente accertate. La "tarantella" dell'art. 80, comma 4.Con il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, cd. decreto Semplificazioni, il legislatore interviene (nuovamente) sull’art. 80, comma 4, del d.lgs. 50/2016 nel senso che un operatore può essere escluso da una gara (appalti pubblici) se la stazione appaltante é a conoscenza e puo’ adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione.

La disposizione non è nuova, lo stesso decreto legge n. 32/2019, cd. Sblocca cantieri, aveva previsto identica modifica che, in sede di conversione, non è stata però confermata (ne avevo parlato qui).

La modifica, sempre che stavolta venga confermata in sede di conversione, sembra voler adempiere all'”ingiunzione” della Commissione UE che, con lettera di messa in mora – Infrazione n. 2018/2273 – aveva evidenziato come: “l’articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 50/2016 non è conforme alle suddette disposizioni della direttiva 2014/23/UE e della direttiva 2014/24/UE in quanto non consente di escludere un operatore economico che ha violato gli obblighi relativi al pagamento di imposte o contributi previdenziali qualora tale violazione – pur non essendo stata stabilita da una decisione giudiziaria o amministrativa avente effetto definitivo – possa essere comunque adeguatamente dimostrata dall’amministrazione aggiudicatrice o dall’ente aggiudicatore”.

Nel dettaglio, il risultato delle modifiche apportate alla disposizione in argomento dall’art. 8 del decreto Semplificazioni (in grassetto quelle aggiunte):

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al all’articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. Un operatore economico puo’ essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante e’ a conoscenza e puo’ adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non  definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo. Il presente comma non si applica quando l’operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali
interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purche’ l’estinzione, il pagamento o l’impegno si siano perfezionati anteriormente alla
scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Le irregolarità fiscali o contributive NON definitive

Come noto, il nostro codice dei contratti pubblici prevedeva già (e prevede ancora) l’esclusione dalla gara per violazioni – fiscali e contributive – gravi e definitivamente accertate.

Fino all’entrata in vigore del decreto Semplificazioni, dunque, secondo il nostro codice, per poter escludere un operatore, le violazioni in ambito fiscale e contributivo dovevano essere accertate in maniera definitiva.

Oggi, però, con la modifica/aggiunta ad opera del decreto Semplificazioni, le violazioni in questione  potranno portare all’esclusione dalla gara anche quando non definitivamente accertate: indi, a titolo esemplificativo, in tutti i casi in cui l’operatore abbia impugnato l’atto impositivo ma non è stata ancora pubblicata una sentenza.

Rispetto al passato, la discrezionalità delle SA viene estesa ulteriormente giacché l’impresa potrà essere esclusa se l’Amministrazione “è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati”.

Il concetto di gravità della violazione

Nel comma 4, come ipotizzato dallo Sblocca cantieri nel 2019 ma non confermato in sede di conversione,  il concetto di gravità della violazione al quale fare riferimento non sembrava trovare conferma; la modifica infatti non parlava di violazioni gravi e non definitivamente accertate ma solo di violazioni non definitivamente accertate.

Il comma 4 fa riferimento oggi a “violazioni gravianche nell’ultimo periodo.

Il tetto al quale fare riferimento per definire se una violazione possa dirsi grave è dato dal d.P.R. 602/1973, oggetto di circolare 13/2018 della Ragioneria di Stato, secondo cui il limite al di sopra del quale i cattivi pagatori rischiano sanzioni è di € 5.000,00 (limite che fino a marzo 2018 era di € 10.000,00).