Decreto Semplificazioni: finalmente il Codice dei contratti pubblici si relaziona con il Codice del Terzo settore

semplificazioni terzo settore appaltiIl rapporto fra Codice dei contratti pubblici e Codice del Terzo settore è stato oggetto di un’ampia discussione negli ultimi anni. In particolare, si è dibattuto circa l’utilizzo di istituti quali la co-progettazione (art. 55 CTS) o le convenzioni (art. 56 CTS), con i quali l’amministrazione può coinvolgere i soggetti del privato sociale nella gestione di servizi – solitamente servizi sociali – che avrebbero altresì potuto essere affidati con procedure ai sensi del Codice dei contratti pubblici e delle direttive dell’Unione europea da questo recepite.

Dopo una fase in cui gli istituti collaborativi con gli enti del Terzo settore erano stati guardati con sospetto, in seguito al parere del Consiglio di Stato che, nel 2018, aveva ritenuto dovesse prevalere sempre la disciplina sugli appalti pubblici, più di recente si sono susseguiti alcuni segnali di apertura nei confronti dell’autonomia della disciplina del Codice del Terzo settore, a partire dal parere del Consiglio di Stato sullo schema di Linee guida ANAC sugli affidamenti di servizi sociali (Sez. atti norm., n. 3235/2019), cui aveva fatto seguito la previsione nel decreto Cura Italia della possibilità di utilizzare la co-progettazione nell’ambito della rimodulazione dei servizi sociali nel corso dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 e, da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale che, in un lungo inciso, valorizza lo spirito collaborativo che caratterizza i rapporti degli enti del Terzo settore con la pubblica amministrazione e gli istituti di cui all’art. 55 del Codice del Terzo settore (Corte costituzionale, 26/06/2020, n. 131).

In tale contesto, la legge di conversione del decreto Semplificazioni (l. 11/09/2020, n. 120) inserisce alcuni riferimenti al Titolo VII del Codice del Terzo settore – quello appunto che disciplina i rapporti con gli enti pubblici – nel corpo del Codice dei contratti pubblici (cfr. art. 8, co. 5, del decreto-legge come modificato dalla legge di conversione).

In particolare:

  • Il co. 8 dell’art. 30, che reca i “principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni” precisa oggi che, per quanto non espressamente previsto dal Codice stesso, “alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative in materia di contratti pubblici nonché di forme di coinvolgimento degli enti del Terzo settore previste dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241”;
  • Al co. 1, dell’art. 59, che disciplina le procedure di scelta del contraente, affermando che “nell’aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o ristrette”, viene premessa la precisazione “fermo restando quanto previsto dal titolo VII del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”;
  • Analoga clausola viene inserita al co. 1 dell’art. 140, che disciplina gli appalti di servizi sociali, principale settore di utilizzo degli istituti in questione.

In realtà, quando da più parti si auspicava un raccordo tra i due Codici, presumibilmente si prefigurava un intervento più organico di quello appena descritto. Peraltro, i tre inserimenti non appaiono a prima lettura del tutto coerenti fra loro: la nuova formulazione dell’art. 30 potrebbe essere intesa nel senso di un’applicazione del Codice dei contratti pubblici agli istituti collaborativi del CTS, mentre le modifiche agli artt. 59 e 140 tutelano l’autonomia della disciplina di tali diverse modalità di relazione fra pubblico e privato (“fermo restando”).

Anche tali formule più pregnanti, comunque, lasciano aperti alcuni interrogativi, fra cui quelli relativi alle concrete modalità di svolgimento delle procedure e agli affidamenti sopra soglia.

Ciononostante, la modifica innegabilmente riconosce la possibile sovrapposizione delle due discipline e al contempo l’autonomia del Codice del Terzo settore, superando la posizione del parere del Consiglio di Stato dell’automatica prevalenza della disciplina degli appalti pubblici.

Alla luce degli sviluppi degli ultimi mesi, sia apre ora una nuova primavera per l’utilizzo degli istituti in questione, con l’auspicio che questa sia anche l’occasione per perfezionarli e che l’approccio delle pubbliche amministrazioni non sia quello della ricerca di soluzioni più facili o economiche, ma che si comprenda il peculiare significato del coinvolgimento degli enti del Terzo settore, confrontandosi con la sfida della misurabilità del valore apportato dagli enti stessi.

L. 11/09/2020, n. 120