Decreto Semplificazioni: l’art. 10, co. 7-ter, opportunità per gli investitori istituzionali

L’art. 10, co. 7-ter del Decreto Semplificazioni introduce una interessante opportunità per gli “investitori istituzionali” di cui all’art. 1 d.lgs. 58/1998 e, in particolare, per:

  • “OICR” ed “OICR italiani” (art. 1, lett. k) ed l)
  • SGR (art. 1, lett. o)
  • soggetti abilitati (ossia, ex art. 1, lett. r): le Sim, le imprese di investimento UE con succursale in Italia, le imprese di paesi terzi autorizzate in Italia, le Sgr, le societa’ di gestione UE con succursale in Italia, le Sicav, le Sicaf, i GEFIA UE con succursale in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in Italia, i GEFIA non UE autorizzati in uno Stato dell’UE diverso dall’Italia con succursale in Italia, nonche’ gli intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del T.U. bancario, le banche italiane e le banche UE con succursale in Italia autorizzate all’esercizio dei servizi o delle attivita’ di investimento

In favore di tali operatori (oltre che di pubbliche amministrazioni,  società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni o enti pubblici) infatti, il legislatore ha introdotto la possibilità di porre in essere taluni interventi, anche di rigenerazione urbana, a rilevanza pubblicistica e, in particolare

opere edilizie finalizzate a realizzare o qualificare edifici esistenti da destinare ad infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale

Tali opere, in particolare,

sono sentite con SCIA, purché iniziate entro il 31 dicembre 2022 e realizzate, sotto controllo pubblico, mediante interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione

Al fine di incentivare tali interventi si prevede altresì la possibilità di

 un incremento fino a un massimo del 20 per cento della volumetria o della superficie lorda esistente

Altro aspetto che merita di essere sottolineato, in termini di semplificazione, è che è sempre possibile realizzare tali interventi con cambi d’uso aventi ad oggetto immobili ricadenti nelle destinazioni  residenziali, turistico-ricettiva,  produttiva e direzionale e commerciale (dunque gli unici immobili esclusi sono quelli rurali).

Non sono, invece, derogate le disposizioni del d.lgs. 42/2004.

Entro 60 gg. dall’entrata in vigore della L. 120/2020 (di conversione del D.L. 76/2020) le Regioni dovranno dare applicazione, con proprie leggi, a tale norma. In assenza, sarà possibile intervenire applicando direttamente l’art. 10, co. 7-ter del D.L. 76/2020.

Si tratta, evidentemente, di un importante incentivo (a tempo: valido per opere da iniziare entro il 31.12.2022), atto a semplificare sensibilmente, oltre che incentivare con il bonus volumetrico, interventi, anche di rigenerazione urbana, aventi  rilevanza sociale e pubblicistica ma, al contempo, idonei ad attrarre investimenti.

Tra gli aspetti che andranno sicuramente meglio chiariti, in sede di applicazione della norma nonché di legislazione regionale, vi è la condizione che le opere siano realizzate “sotto controllo pubblico (locuzione che potrebbe, ad esempio, alludere alla necessità di un previo convenzionamento).