Accreditamento della cooperativa consorziata esecutrice negli appalti pubblici

accreditamento consorziata esecutrice appaltiL’accreditamento, oltre a costituire il titolo abilitativo indispensabile per l’erogazione di servizi sanitari da parte di privati inseriti continuativamente e sistematicamente nell’organizzazione della pubblica amministrazione e con costi a carico della collettività, può essere anche richiesto come requisito di partecipazione negli appalti pubblici nel settore socio-sanitario.

In tali casi, con particolare riferimento alla partecipazione dei consorzi, si pone la questione se possa essere accreditato solo il consorzio, o se debbano esserlo anche le consorziate esecutrici del servizio.

Sulla questione si è espresso di recente il TAR Campania, che ha innanzitutto sottolineato che l’accreditamento  consente di verificare che le prestazioni rese dal soggetto siano appropriate e coerenti con gli indirizzi della programmazione regionale, soddisfacendo le esigenze di un utilizzo efficiente e razionale delle risorse pubbliche e di elevati livelli prestazionali di tutela della salute e di cura.

Pertanto, nei settori di riferimento, l’accreditamento si configura quale presupposto di un rapporto contrattuale conformato da finalità pubblicistiche e, pertanto, anche come requisito di partecipazione ineludibile agli appalti pubblici e deve essere posseduto dalle consorziate indicate come effettive esecutrici del servizio.

Il TAR non ha ritenuto rilevante la circostanza che il consorzio in questione fosse un consorzio di cooperative sociali ai sensi dell’art. 45, co. 2, lett. b, del Codice dei contratti pubblici. I princìpi giurisprudenziali per cui concorrente è solo il consorzio e non le consorziate esecutrici, che all’occorrenza possono anche essere estromesse o sostituite, sono infatti pacificamente affermati per i requisiti di capacità tecnico-professionale, mentre nel caso di specie rileverebbe un requisito di natura soggettiva che si consegue con il rilascio del titolo abilitativo all’esercizio di attività di assistenza e di cura e dunque relativo alla idoneità professionale degli operatori (art. 83, co. 1, lett. a del Codice dei contratti pubblici).

Pertanto, conclude il TAR, in ragione della natura stessa dell’accreditamento, questo deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti all’effettiva esecuzione dell’appalto e dunque dalle consorziate esecutrici.

TAR Campania, Napoli, 21/09/2020, n. 3945