Affidamento in house in luogo di gara di appalto pubblico: necessaria una adeguata motivazione?
Quali sono i criteri da rispettare affinché una S.A. possa procedere all’affidamento in house di un lavoro o di un servizio – senza espletare, cioè, una procedura di gara di appalto pubblico? È necessaria una adeguata motivazione?
Nei fatti, un operatore economico – che gestiva il servizio di parcheggio a pagamento per conto della stazione appaltante essendo risultato aggiudicatario di una gara regolarmente bandita in precedenza – impugnava innanzi al TAR i provvedimenti con cui la stazione appaltante, a seguito di gara di appalto andata deserta, anziché indire una nuova procedura di gara, aveva affidato il servizio con procedimento in house e senza gara ad una società da quest’ultima interamente partecipata.
Il gestore uscente lamentava che tale scelta non era stata adeguatamente motivata: la stazione appaltante avrebbe dovuto motivare la preferenza per il modello in house e la scelta del modello in questione andava preceduta da una concreta disamina delle alternative esistenti, sotto i profili della comparazione tra le varie forme di gestione, delle valutazioni economico/qualitative dei servizi offerti e della verifica della effettiva capacità del gestore di svolgere correttamente il servizio affidato – così come previsto dall’art. 192 Codice.
Il TAR accoglie il ricorso .
Ai sensi dell’art. 192, comma 2, d.lgs. 50/2016, “ai fini dell’affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell’offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all’oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”.
In particolare, il Collegio evidenzia che, poiché l’affidamento in house ha natura secondaria e residuale, la S.A. ha l’obbligo di motivare in maniera puntuale l’affidamento in autoproduzione di servizi disponibili sul mercato, evidenziando in modo specifico le ragioni che hanno determinato il mancato ricorso al mercato.
Conclude, quindi, il giudice di primo grado che “la relazione ex art. 34, c. 20, del D.L. n. 179/2012 sulle modalità di affidamento del servizio non possa essere degradata a mero orpello procedimentale, e come, nel caso in cui si opti per l’affidamento diretto in house, sia richiesto un onere motivazionale rafforzato e più incisivo circa la praticabilità delle scelte alternative” con la conseguenza che vi è violazione del citato art. 192 del Codice in quanto “le delibere gravate affidano la motivazione della scelta esclusivamente alle valutazioni contenute nella relazione illustrativa predisposta dal Comune ai sensi dell’articolo 34 comma 20 del D.L. 179/2012…che si limita a valutare la convenienza economica dell’affidamento in house…ma nulla dice circa le ragioni del mancato ricorso al mercato”.
Di qui la violazione della norma menzionata nonché il difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Collegio aggiunge che neppure potrebbe ritenersi che la valutazione circa le ragioni del mancato ricorso al mercato sia insita nel fatto che una precedente gara per l’aggiudicazione – tra gli altri – del servizio di gestione della sosta a pagamento fosse andata deserta.
La gara andata deserta infatti concerneva, oltre al servizio del parcheggio a pagamento, anche svariati altri servizi definiti accessori (es. la creazione di un sistema di info-mobilità mediante installazione di 3 pannelli informativi di segnalazione e avviso; la realizzazione di un sistema di videosorveglianza con 20 telecamere e regolamentazione con 11 varchi obbligatori di accesso alle diverse zone ZTL; la gestione del servizio di mobilità sostenibile mediante realizzazione di 7 stazioni di car e bike sharing, 15 stalli da 10 biciclette l’uno, tutti dotati di sistemi di telecontrollo, fornitura di 70 biciclette a pedalata assistita e installazione di 10 colonnine con stallo dedicato per la ricarica di veicoli elettrici o ibridi).
Poiché i contenuti dei due contratti da affidare non erano oggettivamente comparabili, dalla diserzione della gara per la realizzazione e gestione di un sistema integrato di mobilità sostenibile, non poteva legittimamente trarsi alcuna conclusione nel senso della maggiore convenienza dell’affidamento in house del solo servizio di gestione del parcheggio a pagamento.