Condono edilizio, silenzio e ritardo della P.A.: le condanne del TAR Lazio
E’ questione tristemente nota che molte Amministrazioni – Roma Capitale in primis – siano a dir poco in ritardo con la conclusione dei procedimenti di condono edilizio, un ritardo accumulatosi addirittura sulle domande di sanatoria ex L. 47/85 (quindi procedimenti risalenti ad oltre trenta anni fa).
A fronte di ciò il privato ha a disposizione una forma di tutela giurisdizionale che, sempre più, il TAR Lazio tende ad assicurare (oltre, a Roma, la possibilità di avvalersi della Delibera 40/2019, relativa al “silenzio assenso” e “procedura semplificata” per le istanze di condono presentate ex LL. n. 47/1985, 724/1994 e 326/2003/L.R. 12/2004)
Si tratta del “ricorso contro il silenzio-inadempimento della P.A.”, attivabile in presenza di una pratica di condono edilizio giacente e documentalmente completa non tempestivamente esaminata con provvedimento (di accoglimento o di rigetto) da parte del competente Ufficio Condono.
Così, ad esempio, nella recente sentenza 18.12.2020, n.. 13695, la Sez. II-bis del TAR Lazio, premesso che le società ricorrenti possono “vantare sicuramente una posizione differenziata dal resto della collettività e soprattutto qualificata a pretendere da Roma Capitale una pronuncia sulla sanabilità ai sensi della l.n. 47/1985 delle opere de quibus e la conclusione con un provvedimento espresso del procedimento avviato con le istanze di condono e successivamente più volte oggetto di sollecito, da ultimo in data 4.03.2020″, ha rilevato che “L’inerzia dell’Amministrazione Comunale, protrattasi complessivamente per oltre 35 anni, è contraria al dettato dell’art. 2 della l.n. 241/1990 e non può, poi, dirsi in nessun caso esclusa, né tantomeno giustificata, dalle attività nelle more svolte da vari uffici (…)“.
E ciò con il conseguente accoglimento del ricorso e “ordine all’Amministrazione di provvedere in via definitiva sulle istanze di condono de quibus e di concludere il procedimento con un provvedimento espresso nel termine di 60 giorni“.
Il tutto con condanna di Roma Capitale alle spese di lite (nonché la trasmissione della sentenza sia all’Organismo di Valutazione Interna, al Direttore del Dipartimento Organizzazione e Risorse Umane dell’Amministrazione resistente e al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, sia, al momento del suo passaggio in giudicato, alla Corte dei conti).
Tale strumento (oltre che, come detto, l’eventuale ricorso, in alternativa, alle procedure ex DAC 40/2019) appare di sicuro interesse, in questo momento, in cui la presentazione delle pratiche relative ai diversi bonus edilizi (sismabonus, ecobonus, superbonus 110, etc.) presuppone la piena legittimità dell’immobile.
D’altra parte, sul punto, occorre anche ricordare che – a stretto rigore e secondo la più che prevalente giurisprudenza – gli immobili interessati da domande di condono non ancora definite possono essere interessati solo da interventi finalizzati alla loro conservazione (al riguardo un punto della giurisprudenza è offerto da Carlo Pagliai sul suo blog).