Pensioni militari e art. 54. Arrivano le prime sentenze dopo le Sezioni Riunite.
Sono in arrivo le prime sentenze delle sezioni regionali della Corte dei Conti sul diritto al ricalcolo delle pensioni militari ai sensi del d.P.R. 1092/1973 subito dopo la pronuncia delle Sezioni Riunite 4 gennaio 2021, n. 1 e non mancano le sorprese.
Come noto, con la nota sentenza, le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno fornito una nuova interpretazione dell’art. 54 del d.P.R. 1092/1973. Esse hanno stabilito la inapplicabilità dell’aliquota intera del 44% al 15esimo anno di servizio per coloro che sono andati in pensione con oltre venti anni di contributi. Sotto un altro aspetto, confermando l’errore nel calcolo delle pensioni adottato sino ad oggi dall’INPS, esse hanno individuato nel 2,44% il corretto coefficiente di ricalcolo. Sul punto abbiamo già pubblicato un approfondimento che invitiamo a consultare al seguente link.
A seguito della suddetta pronuncia sono dunque state depositate le prime sentenze a definizione dei giudizi pensionistici pendenti presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti e si sono materializzate le prime contraddizioni.
Da una parte infatti la Corte dei Conti della Emilia Romagna, con sentenza del 25.1.2021 ha stabilito il diritto al ricalcolo del pensionato individuando nel 2,44% annuale la corretta aliquota applicabile, aderendo alla interpretazione delle Sezioni Riunite.
Dall’altra, la Corte dei Conti del Veneto, già nota per un orientamento giurisprudenziale piuttosto restrittivo, ha invece sostenuto che per potersi pronunciare sulla applicazione della aliquota del 2,44% necessita avviare un nuovo procedimento amministrativo ex art. 153 c.g.c.
Al riguardo, occorre fare alcune osservazioni circa la ragione della difformità delle suddette pronunce. Infatti, nessuno dei due Magistrati aditi ha dissentito dalla interpretazione fornita dalle Sezioni Riunite. Tuttavia il contrasto si è materializzato sulla possibilità di ottenere già nei giudizi pendenti aventi ad oggetto l’applicazione dell’art. 54 d.P.R. 1092/1973, il ricalcolo con applicazione del coefficiente del 2,44%.
Sul punto, giova evidenziare che a nostro avviso l’interpretazione più corretta è quella fornita dalla pronuncia della Corte dei Conti Emilia Romagna già richiamata.
Infatti, oggetto delle istanze avanzate nei riguardi dell’INPS e dei pedissequi giudizi pensionistici radicati è la domanda di accertamento del diritto al ricalcolo della pensione del militare a causa dell’erronea applicazione della disciplina vigente da parte dell’Ente previdenziale. Non vi è dubbio invero che, a prescindere dalla corretta individuazione della aliquota, la disciplina delle pensioni militari non può trovare fondamento nell’art. 44 d.P.R. 1092/1973 come sostenuto dall’INPS, ma è stabilita dal combinato disposto degli articoli 52 e 54 del medesimo decreto come sancito dalla più volte richiamata pronuncia delle Sezioni Riunite.
Ne consegue che la domanda di accertamento del diritto al ricalcolo sulla base della corretta normativa presuppone la successiva corretta individuazione della aliquota applicabile in funzione di tali norme (44% ovvero 2,44%) la quale dovrebbe essere stabilita dal Giudice adito.
Per tale ragione, pur ritenendo che l’art. 54 d.P.R. 1092/1973 possa ancora essere interpretato estensivamente con applicazione dell’aliquota del 44%, riteniamo la pronuncia della Corte dei Conti Emilia Romagna citata più conforme ai principi ispiratori del giudizio pensionistico in quanto idonea a garantire il esonerando il pensionato già gravato da ingiuste decurtazioni della propria pensione da ulteriori aggravi procedimentali.
Avv. Rosamaria Berloco
Avv. Michele Trotta