Il trasferimento del dipendente correlato alle necessità di assistenza del familiare disabile.
Nel corso degli anni si sono susseguite molte sentenze in materia di trasferimento del dipendente correlato alle necessità di assistenza del familiare disabile.
Ai sensi dell’art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, il lavoratore ha diritto di scegliere la sede di lavoro più vicina al disabile.
Recentemente, la Quarta Sezione del Consiglio di Stato si è espressa sul tema con sentenza n. 7167 del 18/11/2020 spiegando la differenza tra trasferimento temporaneo e definitivo.
Nel caso di specie il Consiglio di Stato non ha accolto il ricorso proposto da un dipendente dell’Arma dei Carabinieri nei confronti del Ministero della Difesa e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri esperito per veder riconosciuto il diritto ad essere trasferito definitivamente presso una sede di servizio vicina alla residenza della madre, malata e portatrice di handicap al 100%.
In particolare l’Amministrazione, anziché trasferirlo in via definitiva, lo avrebbe trasferito in via soltanto temporanea.
Il Consiglio di Stato, difatti, afferma che “il concetto di “trasferimento definitivo” va inteso e perimetrato sulla base delle disposizioni normative vigenti e delle coordinate esegetiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa”.
In pratica, il trasferimento ex art. 33 comma 5 L. n. 104/92 coinvolge interessi legittimi e, di conseguenza, implica un bilanciamento tra l’interesse del privato e gli interessi pubblici.
Va però tenuto in considerazione che il trasferimento è disposto a vantaggio del disabile e non, invece, nell’interesse del richiedente o dell’amministrazione, avendo questo tipo di trasferimento solo una natura strumentale e connessa con la persona dell’assistito.
Dunque un eventuale decesso del disabile, priva il provvedimento della propria ragion d’essere e, dunque, impone all’amministrazione la revoca del trasferimento a suo tempo disposto.
Il Consiglio di Stato dunque fa chiarezza sulle condizioni per fruire del beneficio precisando che al mutare delle condizioni viene meno il diritto al trasferimento ex art 33, comma 5 Legge 104/92, salva la possibilità di adottare un nuovo e diverso provvedimento all’emergere di ulteriori diversi elementi che possono dare di nuovo diritto al beneficio.
Dunque “la strumentalità del trasferimento disposto, collegata ai compiti di assistenza, comporta una temporalità determinata dell’efficacia dell’atto di trasferimento, i cui effetti possono dispiegarsi sino a quando sussistono le esigenze di assistenza, con un termine incerto nel quando”.
In conclusione, ricorda il Supremo Consesso: “il trasferimento è un provvedimento ad efficacia istantanea ma temporalmente definita, collegata al persistere di un aspetto concreto, ossia la necessità e possibilità di erogazione di assistenza, il che a sua volta giustifica il prodursi dell’effetto in relazione all’attualità dell’interesse pubblico conseguito”.
(Cons. St., Sez. IV, 18.11.2020, n. 7167)