L’Adunanza Plenaria sui criteri di aggiudicazione: prevale il miglior rapporto qualità/prezzo

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato si è pronunciata sulla spinosa questione del rapporto tra il terzo comma dell’art. 95 del Codice dei contratti pubblici, che indica i casi di esclusivo utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ed il quarto comma dello stesso articolo, che elenca invece i casi di possibile utilizzo del criterio del minor prezzo.

La pronuncia riguarda, in particolare, l’ipotesi in cui un servizio ad alta intensità di manodopera, rientrante quindi nel co. 3, abbia contemporaneamente anche caratteristiche standardizzate, ai sensi del co. 4.

L’Adunanza Plenaria ha risolto la questione partendo da un’analisi della normativa interna ed europea e della cornice di indirizzo politico-legislativo ad esse presupposta e concludendo che, nel Codice dei contratti pubblici, il miglior rapporto qualità/prezzo sarebbe stato elevato ad criterio unico ed inderogabile di aggiudicazione per appalti di servizi in cui la componente della manodopera abbia rilievo preponderante.

La pronuncia in esame constata, innanzitutto, che il terzo comma dell’art. 95 pone una regola speciale, derogatoria di quella generale, stabilendo per essi l’obbligatorietà del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, mentre per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate si riespande invece la regola generale posta dal co. 2 dello stesso articolo, con il ritorno alla possibilità di impiegare il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, purché vi sia un’adeguata motivazione. Nell’ipotesi di servizio che rientri in entrambe le ipotesi, vi è un concorso di disposizioni di legge tra loro contrastanti, che l’Adunanza Plenaria risolve a favore del criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo.

Infatti, la previsione che obbliga all’aggiudicazione in base al miglior rapporto qualità/prezzo avrebbe carattere speciale e derogatorio rispetto alla regola generale, cui invece il criterio del minor prezzo ai sensi del comma 4 segnerebbe il ritorno, con la riaffermazione della facoltà di scelta discrezionale dell’amministrazione di aggiudicare l’appalto secondo un criterio con a base il solo elemento prezzo.

Cons. Stato, Ad. Plen., 21/05/2019, n. 8