Offerta tecnica: non sempre il punteggio numerico basta e avanza
Il punteggio numerico assegnato agli elementi di valutazione delle offerte tecniche negli appalti pubblici, secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato, integrerebbe una motivazione sufficiente per la valutazione stessa quando i relativi criteri sono stati prefissati con chiarezza e un adeguato grado di dettaglio. Si ritiene, infatti, che in tal caso sussista comunque la possibilità di ripercorrere il momento valutativo e quindi di controllare la logicità e la congruità del giudizio tecnico.
Non sempre, però, i contenziosi in materia si concludono in favore della stazione appaltante.
In un caso recentemente sottoposto al TAR Lazio, ad esempio, è stato accolto il ricorso con cui si lamentava proprio un vizio di motivazione relativo al punteggio numerico. Nel caso di specie, nel bando di gara a uno dei criteri di valutazione erano assegnati ben 62 punti ed anche ai relativi sub-criteri erano assegnate forchette di punteggio molto ampie (ad es. “proposte migliorative rispetto a quanto previsto dal Capitolato” – fino a 30 punti).
In tale contesto, la Commissione di gara non aveva predeterminato a verbale ulteriori parametri attinenti al metodo di calcolo dei sub pesi ed aveva attribuito i punteggi semplicemente mediante un voto numerico, senza motivazioni specifiche.
Il TAR ha ritenuto che in questo caso sussistesse un evidente vizio di motivazione in quanto il range di punteggio particolarmente ampio di alcuni subcriteri (appunto, fino a 30 punti) risultava più che sufficiente a determinare la diversità di punteggio determinante ai fini dell’esito della gara.
Secondo la sentenza in esame, sarebbe invece stato sufficiente il voto numerico laddove fosse stato predeterminato un valore esplicito del voto stesso, come, ad esempio, “x” sufficiente, “y” buono e così via. Diversamente, il voto numerico avrebbe dovuto essere accompagnato da una esplicazione testuale delle sue ragioni, anche in termini comparativi.
Né, nel caso di specie, è stata dimostrata in concreto in giudizio una corrispondenza della qualità del progetto tecnico alla valutazione del punteggio operata dalla Commissione, il che avrebbe potuto disvelare, per ipotesi, una natura meramente formale del vizio di motivazione.
Sotto il profilo processuale, il TAR ha ritenuto che la ricorrente avesse interesse al gravame, anche se la sua posizione in graduatoria non le avrebbe consentito di aspirare all’aggiudicazione, in quanto la doglianza sollevata comportava l’annullamento della gara. Infatti, poiché erano stata aperte e valutate anche le offerte economiche, necessariamente la stazione appaltante dovrà procedere ad una nuova edizione della procedura. Ovviamente, precisa la sentenza, ove le clausole del bando dovessero rimanere invariate, la nuova commissione di gara dovrà provvedere alle integrazioni ritenute necessarie dallo stesso TAR.