Il recesso del Direttore dei Lavori

Il recesso da parte del tecnico da un incarico di direttore dei lavori costituisce sempre una scelta sofferta, dettata dall’impossibilità di continuare il rapporto professionale con il committente.

Tuttavia, l’esercizio di tale recesso può essere insidioso dal momento che può far emergere responsabilità professionali o dar luogo addirittura ad un inadempimento professionale.

Senza alcuna pretesa di completezza, proviamo di seguito a fornire un brevissimo inquadramento giuridico del recesso e delle modalità in cui esso può essere esercitato da parte del direttore dei lavori.

L’art. 2237 c.c. dispone, fra le altre cose, che “Il prestatore d’opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l’opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente. Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente”.

Tale norma, nonostante il suo contenuto generale, fornisce comunque chiare indicazioni.

Il prestatore d’opere può recedere dal contratto per giusta causa: la nozione di giusta causa, benchè molto ampia, si riferisce ad “una situazione sopravvenuta che attiene allo stesso svolgimento del rapporto contrattuale, impedendo la realizzazione della funzione economico-giuridica e, quindi, il conseguimento della causa del negozio, fonte del rapporto, considerata nel suo aspetto funzionale (Cass. Civ., 1°.10.2008, n. 24367).

La giusta causa, in relazione alla posizione del direttore dei lavori, può riguardare innanzitutto il mancato pagamento degli onorari professionali: al fine di giustificare il recesso, tuttavia, si deve trattare di somme rilevanti, tenuto conto del valore dell’incarico.

La giusta causa può altresì trovare ragione nell’inosservanza delle indicazioni e nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori. L’esperienza ci insegna che spesso è il committente a volersi sostituire al tecnico, impartendo indicazioni che si discostano dal progetto approvato: un tale comportamento, oltre a lasciare emergere una chiara incrinatura nei rapporti, può portare a violazioni di legge e dar luogo difformità edilizie. In questo caso il tecnico, che in qualità di Direttore dei lavori svolge anche una funzione di garante della regolare esecuzione dell’intervento, è legittimato a “richiamare all’ordine” il committente e l’impresa, ordinando l’esecuzione dei lavori in modo corretto e coerente con le sue istruzioni e con le autorizzazioni edilizie. In caso di persistente inosservanza, egli è legittimato a recedere, atteso che un tale comportamento, da un lato, denota una chiara estromissione della sua figura; dall’altro, può dar luogo a responsabilità amministrative e professionali.

Un ulteriore profilo di giusta causa può trovare ragione nella mancata osservanza delle regole relative all’esecuzione dei lavori e, più nello specifico, degli ordini di servizio: e questo, a maggior ragione ove si tratti di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro da parte dell’impresa. Anche in questo caso, il direttore dei lavori deve sollecitare l’intervento del committente nel far osservare le indicazioni da parte dell’impresa esecutrice dei lavori: se il committente rimane inerte ma, anzi, acconsente a far eseguire i lavori senza pretendere l’osservanza delle indicazioni fissate dal tecnico, quest’ultimo non può che prendere atto di una frattura nel rapporto di fiducia ed esercitare il recesso.

Un aspetto fondamentale del recesso attiene alle modalità procedurali con le quali esso deve essere esercitato: il professionista deve comportarsi secondo “buona fede”, evitando di arrecare pregiudizio al committente. A tal fine, è fondamentale che l’esercizio del recesso avvenga a seguito di alcune comunicazioni formali con le quali il tecnico rappresenti: (1) le problematiche in essere e la loro gravità, (2) gli interventi e gli accorgimenti da adottare, e (3) chiarisca espressamente che, in caso di mancata osservanza, procederà alle dimissioni. Successivamente, nel caso in cui vi sia stato riscontro negativo, il tecnico potrà procedere ad una relazione volta ad accertare lo stato dei lavori e tutte le problematiche non risolte, ribadendo l’intenzione di dimettersi entro un termine molto breve. Una tale relazione, sarà peraltro utile, per quantificare gli onorari spettanti nella fase successiva.

Naturalmente, il recesso sarà si perfezionerà nel momento in cui subentrerà il nuovo tecnico.

Una volta esercitato il recesso, il professionista avrà diritto a percepire quanto di sua spettanza, parametrato in base all’effettiva attività svolta: come insegna la giurisprudenza, “il recesso operato ai sensi dell’art. 2237 c.c. non fa perdere al prestatore d’opera recedente il diritto al compenso per le prestazioni eseguite, tale compenso non può che essere determinato alla stregua dei criteri previsti dall’art. 2225 c.c., che pone in primo piano la determinazione negoziale. Sicché, in caso di pattuizione forfettaria del corrispettivo, correttamente la parte di esso spettante per le prestazioni rese alla data del recesso viene determinata in misura proporzionale rispetto all’intero compenso (Cass. civ. n. 10444/1998)