Clausola di esclusiva taxi: AGCM decide sul caso Taxi Torino.
Dopo Roma e Milano, l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) si è pronunciata sulla legittimità della clausola di esclusiva presente nello statuto della cooperativa Taxi Torino in forza della quale sarebbe precluso l’uso simultaneo da parte dei tassisti aderenti alla cooperativa di più servizi di intermediazione e smistamento tra domanda e offerta.
La segnalazione all’AGCM
La decisione origina da una segnalazione effettuata nell’agosto 2017 da una società di intermediazione tra domanda e offerta del servizio taxi tramite app che ha denunciato all’Autorità la presenza di clausole di non concorrenza nello statuto della cooperativa taxi di Torino, unico gestore di servizi di radiotaxi nel comune.
In virtù di tale clausola, aggiunta poco tempo dopo l’ingresso della segnalante nel mercato torinese nello statuto della cooperativa, era vietato l’uso simultaneo da parte dei tassisti aderenti alla cooperativa, e soci della stessa, di più servizi di intermediazione e smistamento tra domanda e offerta nel comune di Torino. La violazione di tale divieto, anche in ragione dell’obbligo di fedeltà del socio alla cooperativa era sanzionata con l’esclusione dello stesso dalla cooperativa.
Simili clausole, a parere della denunciante, avrebbero avuto l’effetto di ostacolare l’ingresso e lo sviluppo nel mercato torinese di ogni altra piattaforma concorrente con la cooperativa.
L’avvio dell’istruttoria e le questioni di rilievo
L’Autorità procedeva quindi ad avviare un’istruttoria volta ad accertare la sussistenza di un abuso di posizione dominante della cooperativa in questione nel mercato taxi a Torino.
Con delibera del 17.5.2021, l’Autorità conferma le violazioni segnalate.
In particolare, uno degli aspetti dirimenti della questione ruota intorno alla definizione del mercato rilevante dei servizi di intermediazione.
Nell’analizzare il mercato di riferimento, l’AGCM osserva come l’attività di raccolta e di smistamento del servizio taxi viene tradizionalmente svolta tramite canali diretti (che prevedono la richiesta diretta da parte dell’utenza al taxi in transito o in sosta sugli appositi posteggi, ovvero la chiamata tramite le apposite colonnine) oppure tramite piattaforme di intermediazione. Queste ultime comprendono non solo i servizi centrali di radiotaxi, ma anche le app e sono i canali maggiormente utilizzati.
Con riferimento alle piattaforme di intermediazione, l’AGCM osserva che, a prescindere dalla tecnologia di dispacciamento utilizzata, tali piattaforme competono tra loro sia dal lato dell’utente finale che dal lato dei tassisti. Con riferimento a questi ultimi, le piattaforme competono tra loro sulla base delle condizioni economiche previste per l’utilizzo delle stesse e dei servizi offerti.
In tal senso, spiega l’Autorità, va tracciata una distinzione tra le piattaforme di intermediazione c.d. “chiuse” e le piattaforme di intermediazione c.d. “aperte”: le prime, per soddisfare tutte le corse richieste, fanno affidamento solo sulla propria rete di tassisti, di dimensione sostanzialmente fissa e vincolata, anche tramite clausole statutarie di non concorrenza; nelle piattaforme di intermediazione “aperte”, invece, i tassisti aderenti possono decidere, in ogni momento, in base all’andamento e alla localizzazione della domanda, quando essere attivi sull’app e mettere a disposizione della piattaforma una quota variabile della propria capacità (in termini di corse). Specifica tuttavia l’AGCM che la condizione necessaria per il funzionamento di una piattaforma “aperta” è che ciascun tassista sia libero di affiliarsi ad essa per essere concretamente in grado di offrire, nei modi e tempi prescelti, una quota della propria capacità, integrando l’offerta proveniente dagli altri canali di raccolta.
L’AGCM ha poi concluso che in base a delle indagini statistiche di mercato che erano state condotte sia sugli utenti finali che sui tassisti, con riferimento al procacciamento delle corse, sia i servizi di radiotaxi che le piattaforme online possono essere considerati servizi sostituibili.
La cooperativa torinese aveva sostenuto che i canali di intermediazione tramite app e il servizio di radiotaxi sono distinti sia dal punto di vista della loro funzionalità oggettiva (in particolare, le app avrebbero alcune specificità che sono assenti nel caso del radiotaxi, come ad esempio la geolocalizzazione, la possibilità di pagamento tramite app, il rilascio di un documento contabile sulla corsa effettuata, il rating di qualità del tassista, ecc.), sia perché trattandosi di mercati a due versanti, se una parte della clientela considera l’app come lo strumento preferenziale e non fungibile con la chiamata via radio, per entrare in contatto con tale clientela, i tassisti sono indotti ad utilizzare questo strumento di intermediazione. Infine, ad avviso della cooperativa, il mercato delle app ha una dimensione quantomeno nazionale, ove invece il servizio di radiotaxi ha una dimensione locale.
Da ciò, secondo la cooperativa, sarebbe discesa la legittimità delle clausole statutarie in esame.
Più precisamente, l’obbligo statutario di non concorrenza del socio della cooperativa, mira ad evitare che i tassisti associati che aderiscono a piattaforme terze si pongano in un rapporto di concorrenza con la propria cooperativa.
La clausola in questione non avrebbe in alcun modo ostacolato, a parere della cooperativa, la contendibilità del mercato posto che lo statuto prevedeva comunque una clausola di recesso per i tassisti interessati ad ususfruire di altro intermediario.
Sicché, secondo la cooperativa, la presenza della clausola non avrebbe alcun nesso di causalità con lo scarso utilizzo dei tassisti torinesi dell’app della società segnalante: il motivo della scarsa adesione dei tassisti torinesi all’app della nuova società sarebbe l’errata politica commerciale e, in particolare, il criterio di remunerazione del servizio taxi, basato su una commissione percentuale sulla corsa, che sarebbe “del tutto perdente sul piano della concorrenza” rispetto al diverso criterio di remunerazione basato sulla quota fissa, proprio delle cooperative.
Diversamente, invece, la nuova società aveva evidenziato come le piattaforme di raccolta e smistamento della domanda, a prescindere dalla tecnologia di dispacciamento utilizzata, forniscono tutte i medesimi servizi e soddisfano tutte la medesima domanda: a monte, i tassisti sono interessati a contattare il maggior numero di clienti utilizzando diversi canali per massimizzare le chances di acquisizione della clientela; a valle, gli utenti sono interessati a ottenere un taxi, per cui le modalità tecniche di procacciamento vengono ritenute secondarie rispetto alla necessità di procurarsi una corsa.
Per tale ragione, a parere della società denunciante, le clausole statutarie della cooperativa avrebbero ostacolato ingiustamente la possibilità per i tassisti di usufruire di altri servizi di intermediazione: la presenza di un solo intermediario sulla piazza torinese si traduce in un numero minore di possibilità disponibili sul mercato e in una riduzione generale della qualità e dell’innovazione del servizio (che, lo si ricorda, è un servizio pubblico).
L’introduzione e l’applicazione della specifica clausola di esclusione sarebbe stata la causa, quindi, dello scarso utilizzo dell’app della società denunciante. La doppia adesione, ad un radiotaxi e ad una piattaforma aperta consente infatti ai tassisti di massimizzare i profitti, proprio perché se il tassista non sta effettuando una corsa per la cooperativa, ha la convenienza di poter utilizzare un’altra app, a prescindere dalle condizioni applicate.
Partendo proprio dal sufficiente grado di sostituibilità tra radiotaxi e app, sia dal lato della domanda che dal lato dell’offerta, l’AGCM ha qualificato come unico il mercato delle piattaforme di intermediazione taxi.
La decisione dell’AGCM
Di qui il carattere abusivo delle condotte tenute dalla cooperativa torinese.
Secondo l’analisi dell’Autorità, la cooperativa Taxi Torino detiene una posizione largamente dominante nel mercato della fornitura di servizi di raccolta e smistamento della domanda di taxi nel comune di Torino. Vincolare dunque i soci, che costituiscono oltre il 90% dei tassisti operanti a Torino, a destinare tutta la propria capacità produttiva alla cooperativa, rappresenta una condotta idonea ad impedire e ostacolare ingiustificatamente l’accesso e lo sviluppo di altre piattaforme di intermediazione nel mercato di riferimento.
Per questi motivi l’AGCM ha ritenuto che i comportamenti posti in essere dalla cooperativa torinese rappresentino una violazione della concorrenza ai sensi dell’art. 102 del TFUE, in quanto idonei a influire sul gioco della concorrenza all’interno del mercato rilevante e produttivi di effetti concreti.
Da ultimo, l’AGCM ha condannato la cooperativa a pagare una sanzione e ad adottare misure idonee a eliminare l’infrazione di cui alle clausole di esclusiva.
La pronuncia esaminata è di particolare rilevanza, specie se si considera che nel mercato dei servizi di intermediazione tramite piattaforme per il servizio taxi, clausole come quelle in esame hanno acquisito una portata particolarmente restrittiva proprio a seguito allo sviluppo delle nuove tecnologie, in grado di fatto di aumentare la concorrenza.
L’attenzione per queste tematiche è oramai al centro del dibattito non solo tra le Authority, come l’AGCM o l’ART (Autorità Regolazione Trasporti), ma anche in giurisprudenza, la quale non appare perfettamente allineata alle decisioni assunte dalle autorità di regolazione citate (il riferimento è alla sentenza del TAR Lazio a seguito di impugnativa dei provvedimenti AGCM in caso analogo su Roma).
Di certo vi è che l’ampiezza e la complessità della tematica esaminata rende più che mai necessario un intervento del legislatore, invero già da tempo invocato e non ancora giunto.