Ricalcolo buoni postali. Importante vittoria per Legal Team
Nuova vittoria per il nostro ricorrente, cointestatario di due buoni fruttiferi postali, al quale l’ABF ha riconosciuto, con Decisione 0014241/21 del 08/06/2021, il rimborso dei buoni fruttiferi per errata quantificazione degli stessi.
Il ricorrente è cointestatario di due buoni fruttiferi postali ordinari (n. *331 e n. *358), di £ 5.000.000 ciascuno, emessi rispettivamente il 04/05/1990 ed il 25/06/1990 e appartenenti alla serie “Q/P”. In sede di richiesta del valore dei titoli, l’intermediario Poste Italiane S.p.A. ha erroneamente calcolato l’importo dovuto in quanto non ha applicato i tassi di interesse indicati nella tabella posta sul retro dei titoli, per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno. Pertanto il riconoscimento delle somme dei titoli in questione non aveva tenuto conto delle condizioni di rendimento riportate a tergo degli stessi, con particolare riferimento all’ultimo decennio.
Ritenendo di aver subito una lesione dei propri diritti, il ricorrente si è pertanto rivolto a Legal Team, da anni in prima fila nella campagna per il rispetto dei diritti dei consumatori, al fine di ottenere il ricalcolo dei propri titoli e il relativo rimborso, secondo la corretta applicazione dei tassi di interesse presente sui buoni in oggetto (clicca qui per visionare la nostra campagna).
Secondo la difesa avanzata dall’Intermediario Poste i buoni appartengono a tutti gli effetti alla serie ordinaria “P” e che tali categorie di buoni sono stati oggetto di modifiche disposte con decreto del Ministro del Tesoro, reso unitamente al Ministro per le Poste e le Telecomunicazioni, adottato nel 1986.
Specifica l’intermediario sul punto, che il Decreto del 1986 stabilisce espressamente che a tutti i buoni postali fruttiferi delle serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera “Q” (pertanto anche “O”, “N” e “P”), a partire dalla stessa data (dal 1986 dunque), si applicano i nuovi saggi di interesse fissati dalla normativa per i buoni appartenenti alla nuova serie “Q” e non quelli originariamente presenti sul buono.
L’intermediario fa dunque presente che i buoni oggetto del ricorso appartengono alla serie “Q” e che per la loro emissione ha regolarmente utilizzato il corrispondente modulo cartaceo successivamente aggiunto sul buono, sul quale sono indicati i saggi di interesse stabiliti dal D.M. del 13 giugno 1986 istitutivo della suddetta serie, valevoli anche per il decennio dal 21° al 30° anno seppur non precisamente indicato.
Secondo l’ormai consolidato orientamento dei Collegi ABF, qualora i timbri apposti sul buono nulla dispongano con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, si deve applicare la soluzione più favorevole al cliente, tenuto conto che l’apposizione del timbro sostituirebbe solamente la regolamentazione degli interessi dal primo al ventesimo anno, con ciò ingenerando nel ricorrente l’affidamento in ordine all’applicabilità delle condizioni di rimborso, originariamente previste sul retro del titolo per il periodo.
La Decisione dell’ABF n. 0014241721 del 08/06/2021 ha dunque accolto il nostro ricorso e disposto il rimborso dei buoni fruttiferi postali relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti sui titoli stessi.
Ora Poste Italiane S.p.A. sarà costretta a rideterminare l’importo dei buoni e a corrispondere al nostro ricorrente le maggiori somme dovute relative al periodo dal 21° al 30° anno.
È dunque arrivato il momento per tutti i consumatori che abbiano subito una lesione del proprio diritto alla corretta determinazione dei buoni a richiedere il ricalcolo degli stessi e ottenere il rimborso delle somme dovute secondo la giusta applicazione dei tassi di interesse.