Revisione dei prezzi e aumento costi materiali: istanza entro 15 giorni a pena di decadenza. L’appaltatore “non informato” rischia di non accedere alla compensazione.

Revisione dei prezzi e aumento costi materiali: istanza entro 15 giorni a pena di decadenza. L’appaltatore “non informato” rischia di non accedere alla compensazione.In tema di appalti pubblici, l’aumento dei costi dei materiali da costruzione, che negli ultimi mesi ha raggiunto anche +130% nel caso dell’acciaio, ha portato, dopo numerose segnalazioni (tra le associazioni di categoria, ANCE, ACER e Confartigianato hanno da subito segnalato la criticità) all’approvazione di una norma sulla compensazione contenuta nel decreto Sostegni bis (d.l. 73/2021 convertito in l. 106/2021).

Abbiamo parlato a lungo della questione aumento costi materiali da costruzione e appalti pubblici anche in un video del nostro canale YouTube Punto al diritto.

L’art. 1 septies rubricato “Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”, in vigore dal 24 luglio 2021, è stato introdotto in sede conversione del decreto Sostegni bis, per far fronte ai rincari che gli operatori economici stanno subendo e al fine di evitare lo stallo dei cantieri.

Tuttavia, come spesso accade in caso di norme approvate nel periodo estivo, l’appaltatore poco informato e poco attento alla pubblicazione in gazzetta ufficiale di provvedimenti attuativi durante le ferie rischia di non poter accedere alla compensazione.

Ma andiamo con ordine.

La disposizione prevede che per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei  prezzi  di  alcuni materiali da costruzione verificatisi tra il 1 gennaio e il 30 giugno 2021, il  Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili debba rilevare,  entro  il 31 ottobre 2021, con decreto, le variazioni  percentuali,  in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi  dei  materiali  da costruzione più significativi.

La disposizione si applica ai contratti in corso di esecuzione alla data di entrata  in vigore della legge di conversione del decreto Sostegni bis e dunque ai contratti in esecuzione al 24 luglio 2021.

Per i materiali da costruzione in questione si  procederà dunque a compensazioni, in aumento o in diminuzione,  nei  limiti  di  cui  diremo a breve, anche  in  deroga  a  quanto previsto dall’art. 133, commi 4, 5, 6 e  6-bis,  del  codice  dei contratti pubblici previgente (d.lgs. 163/2006) e in  deroga  all’art. 106,  comma  1,  lettera  a),  del  codice vigente (d.lgs. 50/2016), determinate  al  netto   delle   compensazioni   eventualmente   già  riconosciute o liquidate in relazione  al  primo  semestre  dell’anno 2021, ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a).

Le stazioni appaltanti  provvederanno  alle  compensazioni  nei limiti del 50% delle risorse appositamente  accantonate  per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento,  fatte  salve  le somme relative agli impegni contrattuali  già  assunti,  nonché  le eventuali ulteriori somme a disposizione  della  stazione  appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono,  altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d’asta,  qualora  non ne sia prevista una  diversa  destinazione  sulla  base  delle  norme vigenti, nonche’ le somme disponibili relative  ad  altri  interventi ultimati di competenza della medesima stazione  appaltante  e  per  i quali  siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  ed  emanati   i certificati di  regolare  esecuzione  nel  rispetto  delle  procedure contabili della spesa, nei limiti  della  residua  spesa  autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Per i soggetti tenuti all’applicazione  del  codice  dei contratti pubblici (previgente e vigente), con esclusione dei concessionari lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, in caso di insufficienza delle risorse delle stazioni appaltante (già provate dagli imprevisti incrementi di costo extra covid-19 come il riconoscimento alle imprese degli oneri di sicurezza),  alla  copertura  degli  oneri  si provvederà accedendo al Fondo per l’adeguamento dei prezzi fino alla concorrenza dell’importo di 100 milioni di  euro, che costituisce limite massimo di spesa, con le modalità indicate nel decreto che sarà adottato dal MIMS “garantendo la parità’ di accesso  per  le  piccole,  medie  e  grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per  gli  aventi diritto, nell’assegnazione delle risorse”.

La compensazione è automatica o è prevista un’azione in capo all’appaltatore?

L’art. 1 septies, comma 4, è una norma da portare all’attenzione degli appaltatori.

Secondo tale disposizione, per le variazioni in aumento, l’appaltatore è tenuto a presentare, a pena di decadenza, alla stazione appaltante una istanza  di  compensazione  entro 15 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale del decreto attuativo del MIMS.

Attenzione, dunque, l’appaltatore che non presenta la predetta istanza nei termini descritti non potrà avere diritto ad alcuna compensazione per l’aumento dei costi dei materiali da costruzione.

Il MIMS ha tempo fino al 31 ottobre 2021 per emanare il decreto, ciò significa che potrebbe essere adottato il 10 ottobre come il 1 agosto e da tale data iniziano a decorrere i 15 giorni entro i quali presentare a pena di decadenza l’istanza di compensazione alla stazione appaltante (una nota per il nostro legislatore: sarebbe opportuno parlare di committente e non di stazione appaltante, giacché siamo in esecuzione del contratto e l’appalto è già stato affidato?).

Durante l’estate 2021, gli appaltatori dovrebbero dunque attentamente monitorare la questione facendo attenzione a quando sarà pubblicato il decreto del MIMS.