Obbligo vaccinale: legittima la sospensione del sanitario non vaccinato

Il TAR Puglia-Lecce, Sezione II, con decreto 4-5 agosto 2021, n. 480 ha rigettato l’istanza cautelare formulata da una dottoressa contro la delibera che, dando seguito a quanto disposto dall’art. 4 del D.L. n 44 del 1/04/2021, l’ha sospesa dall’esercizio della professione sanitaria senza retribuzione per non essersi sottoposta all’inoculazione vaccinale contro il Covid, a seguito della valutazione negativa, ad opera della Asl (datrice di lavoro) della possibilità di ricollocarla e adibirla a mansioni non comportanti contatti diretti con utenti e colleghi.

Infatti con il D.L. n. 44 del 1/04/2021, convertito nella L. n. 76/2021, è stato introdotto l’obbligo della vaccinazione per coloro che esercitano le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, para-farmacie e negli studi professionali, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle cure.

Quando le ASL datrici di lavoro ricevono la segnalazione da parte della Regione che, tramite i propri sistemi informativi, individua i sanitari non sottoposti a vaccinazione, ovvero che non hanno formulato la relativa istanza, invitano gli interessati a comprovare l’avvenuta vaccinazione, la sua omissione, il differimento, o la presentazione della richiesta.

In ipotesi di omessa presentazione della relativa documentazione, il sanitario entro 5 giorni viene invitato a sottoporsi a vaccinazione. Infine, accertata l’inosservanza dell’obbligo vaccinale, la medesima Asl datrice, mediante atto di accertamento, sospende il sanitario dal diritto di svolgere prestazioni che implicano contatti interpersonali o comunque comportano il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2, quindi provvede a comunicare tale decisione all’interessato.

Ove possibile, il prestatore di lavoro viene adibito a mansioni diverse, anche inferiori, che non implichino rischi di diffusione del contagio; in caso contrario, qualora ciò non risulti praticabile (come nel caso di specie), viene sospeso senza retribuzione, fio a quando non assolve all’obbligo vaccinale, fino al completamento della campagna di immunizzazione e, in ogni caso, non oltre la fine dell’anno 2021.

Il Collegio ha evidenziato che è in facoltà della ricorrente conseguire la cessazione di tutti i lamentati effetti pregiudizievoli assolvendo l’obbligo vaccinale essendo lo stesso il presupposto necessario ed imprescindibile per l’esercizio della professione.

Infine, è stato osservato che la posizione della ricorrente e il diritto dell’individuo, sotto gli svariati profili evidenziati, sono risultati recessivi rispetto all’interesse pubblico sotteso alla normativa, nel contesto emergenziale, collegato al rischio di diffusione della pandemia in atto, che assurge a parametro di lettura della normativa medesima.

(TAR Puglia-Lecce, Sezione II, decreto 4-5 agosto 2021, n. 480)