L’utilizzo legittimo della videosorveglianza nelle aree condominiali

La Corte di Cassazione Penale, Sez. V, con sentenza n. 30191/2021 del 02/08/2021, ha affermato la legittimità delle riprese con telecamere di videosorveglianza delle parti condominiali.

Nel caso di specie due soggetti erano stati condannati per il reato di atti persecutori commessi in danno dei vicini all’interno di un Condominio.

Difatti secondo la Suprema Corte la ripresa delle parti comuni per accertare la commissione dei reati, non configura gli estremi di cui agli articoli 615 e 615 bis del Codice Penale perché “non è un’interferenza illecita nella vita privata degli altri condòmini”.

La Giurisprudenza di legittimità afferma che l’uso di telecamere, installate all’interno di un’abitazione, che riprendono l’area condominiale destinata a parcheggio e il relativo ingresso o telecamere che riprendano le scale condominiali ed i pianerottoli, non integra il reato di cui ai ridetti articoli.

Queste aree sono infatti destinate all’uso indeterminato di persone e quindi non riguardano il domicilio, la privata dimora o le sue appartenenze, di un condòmino, tali impianti di videosorveglianza non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, ma sono destinati all’uso di un numero indeterminato di soggetti.

Va però precisato che, al di fuori di questi casi, l’utilizzo delle telecamere, da parte del Condominio, deve essere innanzitutto deliberato dall’assemblea a maggioranza dei presenti che rappresentino almeno la metà dei millesimi dell’edificio.

Le telecamere, in ossequio ai principi sulla normativa privacy, vanno i) segnalate con un apposito cartello di avviso; ii) possono essere supervisionate unicamente dall’amministratore per la repressione delle condotte illecite e iii) le riprese vanno cancellate al massimo entro 48 ore, a tutela della privacy dei condòmini.

In conclusione, in tali fattispecie non può, dunque, invocarsi la normativa sulla privacy (D. Lgs 196/2003 e GDPR 679/2016) per evitare l’utilizzo in giudizio delle videoregistrazioni condominiali, secondo i principi elaborati dalla Corte di Cassazione, anche quando viene acquisito e utilizzato, ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, un filmato effettuato con un telefono cellulare o un sistema di videosorveglianza.

(Cass. pen., Sez. V., 2/8/2021, n.  13191)