Legge regionale Puglia 13/2001, art. 23, comma 2: la Corte costituzionale sull’efficacia di riserve condizionata a costituzione cauzione.

Legge regionale Puglia 132001, art. 23, comma 2 la Corte costituzionale sull'efficacia di riserve condizionata a costituzione cauzione.Interpellata dalla Corte di cassazione, la Corte costituzionale si è espressa sulla questione di legittimità dell’efficacia delle riserve condizionata alla costituzione di una cauzione prevista dall’art. 23, comma 2, legge Regione Puglia n. 13/2001, come anticipato in questa news.

In particolare, secondo la norma regionale: “Qualora, a seguito dell’iscrizione delle riserve da parte dell’impresa sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera variasse in aumento rispetto all’importo contrattuale, l’impresa è tenuta alla costituzione di un deposito cauzionale a favore dell’Amministrazione pari allo 0,5% dell’importo del maggior costo presunto. (…) Tale deposito deve essere effettuato (…) entro quindici giorni dall’apposizione delle riserve. Decorso tale termine senza il deposito delle somme suddette, l’impresa decade dal diritto di far valere, in qualunque termine e modo, le riserve iscritte sui documenti contabili”.

La questione è stata dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza tuttavia non mancano aspetti di rilievo che vale la pena evidenziare.

Innanzitutto, per comprendere il motivo della inammissibilità, occorre rammentare che il contratto di appalto da cui ha avuto origine il giudizio aveva ad oggetto la realizzazione di un edificio da adibire a caserma dei Carabinieri.

Ad avviso della Consulta, la legge Regione Puglia n. 13/2001 non è applicabile – per espressa previsione del suo art. 1 – ai contratti di appalto per l’esecuzione di lavori pubblici su beni destinati allo svolgimento di compiti e funzioni spettanti allo Stato (per tale ragione, le caserme dei carabinieri – classificate come opere di difesa militare, oltre che preposte al mantenimento dell’ordine pubblico – sono soggette alla disciplina esclusiva della legge statale).

In secondo luogo, la questione è inammissibile per una errata interpretazione dell’art. 27, comma 3, della legge regionale Puglia 13/2001 in relazione alle procedure in corso di esecuzione che fanno riferimento a contratti di appalto stipulati prima dell’entrata in vigore della legge regionale. Il caso di specie è proprio questo, contratto di appalto stipulato nel 1999.

L’art. 27, comma 3, citato se, da un lato, prevede l’adeguamento delle procedure in fase esecutiva alle disposizioni della legge stessa, dall’altro statuisce che il medesimo adeguamento è ammissibile solo laddove da esso non derivino alterazioni delle condizioni contrattuali pattuite tra impresa e committente.

La Consulta chiarisce che l’onere di riserva per sua natura investe tutte le pretese di carattere economico che l’esecutore intenda far valere nei confronti dell’amministrazione committente e quindi ricomprende anche spettanze relative a inadempimenti della controparte.

Subordinare l’apposizione di riserva alla prestazione di una cauzione, con un termine di decadenza di quindici giorni, tende a impedire che l’appaltatore possa pretendere (legittimamente) l’esatta esecuzione dell’originario sinallagma o che possa adeguare il medesimo alle sopravvenienze intervenute e ciò implica una chiara alterazione delle condizioni contrattuali.

Inoltre, si aggiunge, la prestazione di una cauzione, sebbene costituisca un onere, determina in ogni caso un aggravio delle condizioni contrattuali originariamente pattuite e, quindi, una modifica del sinallagma contrattuale inizialmente concordato tra le parti.

In accordo con quanto evidenziato dalla Corte di cassazione, Sez. I, 13.2.2019, n. 4259, la Consulta afferma in conclusione che l’art. 27, comma 3, legge Regione Puglia 13/2001 incide sui rapporti contrattuali in corso e quindi non è applicabile ai contratti sottoscritti prima della sua entrata in vigore.

(Corte Cost., 5.11.2021, n. 211 )