Appalti pubblici: le novità del 2022.

Appalti pubblici: le novità del 2022. L’anno appena trascorso si è concluso con l’introduzione di alcune importanti novità del settore degli appalti pubblici.

1. Compensi dei componenti del Collegio Consultivo Tecnico

Iniziamo dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, di conversione del d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

In particolare, l’art. 6-quater apporta delle modifiche all’art. 6, comma 7 del d.l. 76/2020 che disciplina il Collegio Consultivo Tecnico, imponendo delle soglie massime per i compensi dei membri del collegio, espresse in percentuali in relazione al valore dell’appalto. Nella sua precedente formulazione, infatti, l’art. 6, comma 7 prevedeva che “i componenti hanno diritto a un compenso a carico delle parti e proporzionato al valore dell’opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni”. La norma risolve così le difficoltà che erano state riscontrate negli operatori nello stabilire l’onorario dei singoli componenti del CCT.

Dopo il comma 7 è inserito il comma 7 -bis secondo il quale “In ogni caso, i compensi dei componenti del collegio consultivo tecnico, determinati ai sensi del comma 7, non possono  complessivamente superare: a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l’importo corrispondente allo 0,5 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,15 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro; b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque  componenti, l’importo corrispondente allo 0,8 per cento del valore dell’appalto, per gli appalti di valore non superiore a 50 milioni di euro; tale percentuale è ridotta allo 0,4 per cento per la parte eccedente i 50 milioni di euro e fino a 100 milioni di euro e allo 0,25 per cento per la parte eccedente i 100 milioni di euro”.

2. Linee guida art. 47 decreto Semplificazioni bis

Con il decreto 7 dicembre 2021, pubblicato in G.U. il 30 dicembre 2021 sono state invece adottate le note Linee guida di attuazione dell’art.  47 del d.l. 77/2021, che ha introdotto una serie di disposizioni volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché’ l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nelle procedure ad evidenza pubblica finanziate, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR.

Con l’introduzione dell’art. 47, infatti, il legislatore ha incluso il tema della parità di genere e generazionale non solo nell’ambito delle politiche sociali, ma lo ha reso funzionale all’ottenimento delle risorse economiche previste dal PNRR e dal PNC.

A tal fine, il comma 8 dell’art. 47 aveva affidato a specifiche linee guida (da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto) la definizione delle modalità e dei criteri applicativi delle disposizioni di cui allo stesso articolo, con l’indicazione di misure premiali e modelli di clausole da inserire nei bandi di gara differenziati per settore, tipologia e natura del contratto o del progetto.

Sebbene giunte in ritardo, le Linee guida appena pubblicate costituiscono un importante tassello per la redazione dei futuri bandi di gara, nonché per gli aspetti premiali che gli operatori economici potranno conseguire.

3. Compensazione prezzi aumento costi materiali da costruzione: entro il 31 marzo altro decreto.

La legge di bilancio 2022 interviene invece sul noto tema delle compensazioni per aumento prezzi. Più precisamente, i commi 398 e 399 dell’art. 1 prevedono che la compensazione prevista all’art. 1-septies del d.l. 73/2021 non sia più riferita al primo semestre del 2021, ma a tutto l’anno 2021.

Per far fronte alla suddetta estensione, il Fondo compensazioni è stato ampliato per ulteriori 100 milioni di euro per il 2022.

Le rilevazioni dei prezzi per tutto l’anno saranno rilevate dal MIMS entro il 31 marzo 2022 che, con proprio decreto, indicherà le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi dell’anno 2021.

Di conseguenza, cambia anche il periodo entro il quale le lavorazioni per cui si richiede la compensazione devono essere state contabilizzate o allibrate, che diviene così dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Non risultano cambiate, invece, le regole procedimentali per accedere alla compensazione, sicché resta ferma la possibilità di presentare istanza di compensazione alle stazioni appaltanti entro 15 giorni dalla pubblicazione del nuovo decreto variazioni.

4. Il subappalto.

Con atto di indirizzo del 4 gennaio 2022, il MIMS ha precisato alcune delle disposizioni riferite al subappalto, modificate con il recente decreto Semplificazioni bis (d.l. 77/2021).

In estrema sintesi, il MIMS impone alle proprie stazioni appaltanti di vigilare sull’applicazione del comma 16 dell’art. 105 del Codice dei contratti pubblici in materia di “Durc di Congruità” (e relativo decreto MLPS n. 143/2021) e del comma 14 dell’art. 105 in relazione alla parità di trattamento economico e normativo, nonché all’applicazione dei medesimi CCNL sia per l’appaltatore che per il subappaltatore.

Il rispetto delle disposizioni citate permea non solo la fase dell’esecuzione, ma diviene parte integrante anche della determina a contrarre e dei documenti di gara, per cui il rispetto della stessa diviene “condizione essenziale per l’esecuzione del contratto”.

5. Appalto sul preliminare.

Il MIMS è poi intervenuto con il parere n. 1058/2021 fornendo dei chiarimenti sulle Linee guida del PFTE, ossia sull’applicazione delle Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, adottate come previsto dall’art. 48, comma 7 del d.l. 77/2021.

Più precisamente, il MIMS ha specificato che l’organo consultivo a cui le stesse Linee guida demandano il compimento della verifica preventiva di primo livello è lo stesso CSLP e che la verifica preventiva di primo livello di cui si parla nelle Linee guida rappresenta un meccanismo per facilitare l’esame dei membri esperti del CSLP ed è finalizzata a verificare “preventivamente”, quindi prima dell’esame di merito, quanto indicato nei sette punti elencati nella Linea guida. La predetta verifica non deve tuttavia essere confusa con la verifica eseguita ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016, ossia la verifica preventiva della progettazione, che deve comunque essere svolta in una fase successiva.

Il settore degli appalti sembra tuttavia destinato ad essere toccato da altre importanti riforme.

All’orizzonte, infatti, si intravede l’imminente pubblicazione della Legge Europea 2019-2020, che tenta di risolvere la nota Procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea nel 2018 sul tema del subappalto, e non solo.

L’attesa è anche per il c.d. d.d.l. Concorrenza, che dovrebbe implementare nel nostro ordinamento le politiche europee in materia di concorrenza e apertura del mercato, toccando, sebbene in via parziale, anche il settore degli appalti.

Da ultimo, ma evidentemente non per importanza, il nuovo Codice dei contratti pubblici. Nell’estate del 2021, infatti, in attuazione del PNRR, il Parlamento ha conferito al Governo una delega per il riordino della materia degli appalti mediante la predisposizione di un nuovo codice. Che il 2022 passi alla storia per aver dato alla luce il terzo codice degli appalti? Non ci resta che aspettare.