La prova della provenienza e dell’integrità dell’offerta economica, marcatura temporale e firma digitale a confronto.

Una società viene esclusa da una procedura aperta telematica per mancata apposizione sul documento informatico costituente l’offerta economica della firma digitale.

La ditta esclusa ricorre al TAR sostenendo che il documento denominato “schema offerta economica – xls”  conteneva la marcatura temporale del tutto equivalente alla firma digitale e che, in ogni caso, lo “schema offerta” avrebbe la sola finalità di riepilogare un dato (il prezzo unitario) già dichiarato dal concorrente nell’ambito del citato “dettaglio dell’offerta economica”, correttamente sottoscritto.

La società afferma, inoltre, che le funzioni della firma digitale sarebbero, comunque, assolte anche dall’apposta marcatura temporale, dovendosi ulteriormente ritenere la provenienza del citato “schema offerta”, per quanto non sottoscritto, garantita dalla procedura telematica del sistema stesso.

Tali motivi di impugnazione sono stati dichiarati infondati nel merito.

La lex specialis di gara, infatti, distinguendo nettamente lo “schema di offerta” dal dettaglio di offerta, ha chiaramente e letteralmente inteso attribuire solo al primo natura e valore di offerta economica ai fini della partecipazione al procedimento di gara, laddove il secondo risulta, invece, disciplinato alla stregua di un documento accessorio e secondario recante, per l’appunto, degli elementi di specificazione ed illustrazione dell’importo complessivo indicato nel primo, che è pertanto l’unico a veicolare la proposta contrattuale del concorrente.

Alcuna rilevanza può essere attribuita all’invio, da parte del sistema, di una PEC contenente l’accettazione della domanda di partecipazione, non avendo la stessa alcun valore ricognitivo circa il proprio contenuto e men che meno del rispetto delle prescrizioni della lex specialis di gara e non è condivisibile la doglianza per cui alla marcatura temporale equivale la firma digitale ai fini della certezza della provenienza del documento informatico dalla ricorrente e della relativa inviolabilità/integrità.

Difatti, la marcatura temporale garantisce la validazione temporale opponibile a terzi, attesta il preciso momento in cui il documento è stato creato, trasmesso o archiviato (cfr. d.lgs. n. 82/2005, art. 20, comma 3, cd. Codice dell’Amministrazione Digitale) ed è, inoltre, utilizzabile anche su files non firmati digitalmente.

Solo la firma digitale è idonea al diverso e ulteriore scopo di “rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico.

(TAR Lazio Roma, III quater, 2/7/2019, n. 8605)