Concorsi pubblici: per i titoli post lauream prevale la sostanza, ma occhio alla durata
Nei concorsi pubblici, la giurisprudenza afferma da tempo che, nella valutazione dei titoli, la sostanza prevale sulla forma, con riferimento ai corsi post lauream che presentino le medesime caratteristiche di quelli espressamente previsti dal bando di concorso (durata, numero di ore e previsione di un esame finale).
Di recente, il Consiglio di Stato si è confrontato con un caso relativo all’equiparazione del diploma di specializzazione per le professioni legali con un master universitario ai fini dell’attribuzione del punteggio finale, ritenendo che il principio sostanziale debba prevalere sul principio formale anche in tale ipotesi, oltre che quella dei titoli necessari ai fini dell’ammissione al concorso, perché diversamente si perverrebbe ad una illogica e immotivata disparità di trattamento.
Tale assunto, secondo la sentenza in esame, troverebbe conferma nelle previsioni dell’European Qualification Framework (EQF), che consiste in una griglia di referenziazione volta a mettere in relazione le diverse qualificazioni professionali dei cittadini dei paesi membri dell’Unione europea. In tale griglia, il dottorato di ricerca, il master universitario di II livello e il diploma di specializzazione sono tutti collocati nel medesimo livello di referenziazione (l’ottavo).
La previsione dell’Accordo, con il conseguente pari riconoscimento dei titoli in esso indicati nell’ottavo livello di referenziazione, è – secondo il Consiglio di Stato – da ritenersi vincolante per l’Amministrazione, ai fini dell’esplicitazione del proprio potere discrezionale volto a definire i criteri concorsuali di ammissione e selezione. Pertanto, la decisione di escludere dai titoli valutabili ai fini dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo nel bando di concorso il diploma di specializzazione per le professioni legali è illegittima.
La sentenza, però, ammette che non si possono disconoscere le differenze in termini di durata del percorso professionalizzante (triennale per il dottorato, minimo biennale per il diploma di specializzazione, minimo annuale per il master di II livello) e di crediti CFU (120 per il diploma e 60 per il master di II livello).
Precisando che l’equiparazione del livello formativo non implica la mera sovrapposizione tra differente durata, il Consiglio di Stato conclude, infatti, che l’Amministrazione, nella sua ampia discrezionalità, potrà nell’avvenire valutare il diverso punteggio da attribuire a dottorato di ricerca, diploma di specializzazione e master di II livello con un’espressa previsione nel bando di concorso.