Le novità in Costituzione in materia di tutela ambientale
Considerazioni a valle del convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati in data 11.5.2022 dal titolo “diritto ambientale e sostenibilità”
Con Legge Costituzionale n. 1/2022 sono stati modificati agli articoli 9 e 41 della Costituzione, introducendo il tema della tutela dell’ambiente e, più timidamente, quello dello sviluppo sostenibile.
Nello specifico, l’art. 9 è stato modificato, prevedendo espressamente che la Repubblica “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali!”.
L’art. 41 è stato invece modificato prevedendo, nell’ambito della complessa questione della libertà di iniziativa economica, che detta iniziativa non possa svolgersi in modo da arrecare danno “all’ambiente” e che l’attività economica possa essere indirizzata e coordinata “a fini sociali e ambientali”.
Appare evidente come, grazie a tali modifiche, il tema dell’ambiente sia entrato in modo esplicito nella Carta Costituzionale, portandosi dietro anche il tema dello sviluppo sostenibile. L’ambiente diventa così un valore primario e di sistema che si affianca e assume il medesimo rango degli altri valori su cui è imperniata la Costituzione e che sono tutelati da quest’ultima.
In tale contesto compare la tematica del tutto nuova relativa allo sviluppo sostenibile: sebbene tale espressione non sia stata inserita espressamente, il richiamo all’ “interesse delle future generazioni” contenute nell’articolo 9 e il perseguimento di finalità ambientali contenute nell’art. 41, “profumano” chiaramente di sviluppo sostenibile e sottintendono proprio tale valore. Del resto l’espressione “interesse delle future generazioni” è quella che viene utilizzata nei trattati internazionali quando per l’appunto di parla di sviluppo sostenibile.
Prima di tale modifica, la parola ambiente non compariva in Costituzione se non nell’art. 117, per ciò che atteneva al riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni
Gli effetti di tali novità costituzionali si vedranno sia nel futuro che nell’immediato.
I nuovi principi sanciti negli art. 9 e 41 dovranno necessariamente influire sulle scelte politiche e sui nuovi atti legislativi che verranno adottati nel futuro. Basta a tal fine pensare al nuovo Testo Unico delle Costruzioni: tale testo legislativo non potrà prescindere dalla tematica ambientale e le nuove regole e le nuove procedure che verranno introdotte dovranno necessariamente considerare tale aspetto.
La tutela ambiente avrà effetti anche sulle norme vigenti, indirizzando e orientando l’interpretazione e l’applicazione delle stesse, e portando – nei casi più estremi – ad una loro declaratoria della loro incostituzionalità.
Prima di tale riforma, la tutela dell’ambiente in Costituzione passava attraverso il tema della tutela del paesaggio e quindi attraverso una interpretazione estensiva della nozione di paesaggio: tuttavia una tale interpretazione “traballava” quando la tematica ambientale si allontanava da tematiche strettamente paesaggistiche. Per questa ragione, la giurisprudenza ha dovuto cercare altrove ed ha finito per utilizzare l’art.32 e la tematica della tutela del diritto alla salute: diritto alla salute inteso anche diritto ad ambiente salubre,.
Appare dunque chiaro come, a seguito di tale riforma, la tutela dell’ambiente diviene un valore tutelato in modo diretto ed autonomo senza ricorrere all’interpretazione estensiva di altri valori costituzionali che, in determinate fattispecie, può risultare inadeguata .
Una menzione così esplicita della tutela ambientale, lungi dall’apparire come un mero “spot”, fornisce strumenti diretti per dare sostanza al tema: a titolo estremamente semplificativo (e senza ragionare su questioni di diritto costituzionale legate alla diretta applicabilità di norme costituzionali), basta considerare che adesso gli operatori possono usufruire di un nuovo parametro per le eccezioni di incostituzionalità nel caso in cui determinate norme, e l’applicazione che ne viene data, viola o contrasta con il tema della tutela ambientale, così da favorirne una interpretazione e una applicazione orientata sul tema ambientale.
A ciò deve aggiungersi la spinosa questione che vedrà il valore della tutela ambientale contrapposto a quello della tutela paesaggistica: si tratta infatti di due valore costituzionali, di pari rango, che dovranno essere armonizzati o quantomeno bilanciati nell’applicazione pratica: il caso più evidente e di maggiore attualità è quello dell’impatto paesaggistico prodotto da impianti per la produzione di energia rinnovabile. Da un lato la tutela paesaggistica può risultare ostativa all’installazione di impianti di tale tipologia; dall’altro la tutela ambientale dovrebbe invece favorirne l’installazione, anche a scapito del pregiudizio estetico sul paesaggio.
Deve dunque concludersi che il valore di tale riforma, indipendentemente da quella che sarà l’attività del legislatore nel prossimo futuro, è legata agli operatori del diritto in particolare alla loro capacità di dare sostanza ai principi introdotti da tale riforma costituzionale.