I nuovi sistemi di mobilità intelligente: la responsabilità del proprietario.
Il proprietario del veicolo rappresenta la figura fondamentale attorno alla quale costruire il nuovo sistema di responsabilità da circolazione stradale a seguito dell’introduzione dei veicoli a guida totalmente automatica.
Nell’attuale sistema civile, l’art. 2054, co. 3, c.c. configura a carico del proprietario un’ipotesi di responsabilità per fatto altrui, avente la finalità di garantire ai terzi danneggiati il risarcimento del pregiudizio subito ogni qualvolta tale riparazione non sia avvenuta ad opera del conducente che ha materialmente, con la sua condotta, causato il sinistro.
Poiché la responsabilità del proprietario presuppone la colpevolezza del conducente, si può affermare che a seguito dell’introduzione della guida totalmente automatizzata, sarà difficile considerare il proprietario quale unico responsabile.
Infatti, venendo meno la possibilità di ricondurre il sinistro alla condotta del conducente, verrà necessariamente meno anche la possibilità di far valere la responsabilità del proprietario del veicolo a guida totalmente automatica ex art. 2054, co. 3, c.c.
In tale ottica anche la responsabilità del proprietario sembra destinata a restringersi.
Le nuove tecnologie dovrebbero escludere del tutto che possa verificarsi un errore di guida e, dunque, si può arguire che le possibili cause di incidente saranno solo tre: vizio di costruzione (difetto del software), difetto di manutenzione e caso fortuito.
In caso di difetto di manutenzione, il danneggiato potrà sempre agire contro il proprietario del veicolo per ottenere il risarcimento poiché quest’ultimo ha l’onere di mantenere in perfetto stato di funzionamento il proprio veicolo.
Qualora invece un incidente sia causa da un vizio di costruzione (difetto del software), il terzo danneggiato potrà esperire azione di risarcimento verso il proprietario ex art. 2054 ultimo comma, c.c. oppure, ex art. 18 della L. 990/1969 e 114 cod. ass. (D. Lgs n. 209/2005), nei confronti della Compagnia assicurativa del responsabile civile, facendo sorgere dunque una responsabilità solidale (ex art. 2055).
In tale situazione il proprietario del veicolo citato in giudizio potrà chiamare in causa il produttore per essere manlevato da tutte le obbligazioni sorte a causa del difetto del prodotto, ovvero, dopo aver risarcito i danni al terzo, potrà agire in regresso contro l’impresa produttrice.
Inoltre il proprietario potrà anche esperire azione di risarcimento contro il produttore per ottenere il ristoro degli ulteriori danni eventualmente subiti a causa del difetto del prodotto.
Infine in caso di caso fortuito non sorge alcuna responsabilità e dunque obbligazione risarcitoria in capo al proprietario.
Importante novità, conseguenza diretta dell’introduzione dei veicoli a guida automatica, sarà quella di creare un sistema “sociale” di riparazione dei danni, mediante l’istituzione di un fondo pubblico di garanzia destinato a intervenire a copertura dei danni causati dai nuovi veicoli ogniqualvolta non sia possibile identificare con certezza la causa (e dunque il responsabile) del sinistro.