Acquisto di immobili all’asta e (inesistenti) effetti di sanatoria.
Un eccesso di semplificazione porta taluni a ritenere che l’acquisto di un immobile all’asta, nell’ambito di procedure esecutive, produca una sorta di effetto “sanante” degli eventuali abusi edilizi.
Così non è e ce lo ricorda la recente sentenza del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. II, 26.6.2019, n. 1305.
La vicenda vedeva un soggetto – acquirente di un immobile in sede di procedura esecutiva – ricevere un ordine di demolizione per alcune difformità del bene rispetto al titolo abilitativo.
Nel ricorso avanzato dinanzi al Giudice Amministrativo, veniva tra l’altro lamentata la condizione di legittimo affidamento, derivante anche dalla circostanza che l’immobile era stato acquistato in sede di asta giudiziaria.
Al riguardo, la sentenza ricorda, invece, che “nel nostro ordinamento non si rinviene alcun dato normativo positivo da cui inferire che la vendita all’asta nell’ambito di una procedura espropriativa importerebbe effetto sanante degli eventuali illeciti edilizi realizzati. Tale conclusione, peraltro, non può trarsi nemmeno facendo applicazione del principio generale del cd effetto purgativo derivante dalla natura di acquisto a titolo originario del bene, effetto che riguarda più propriamente i diritti, i pesi e le limitazioni legali gravanti sul bene, e non già lo stato di fatto materiale e antigiuridico in cui in ipotesi si trovi il beni”.
La disciplina del condono edilizio (di cui alla L. 47/85, così come modificata sino al c.d. terzo condono), ricorda ancora il TAR Calabria, prende esclusivamente in esame “l’ipotesi che il bene acquistato sia affetto da illeciti edilizi”, per la quale viene disciplinata, in via eccezionale, la “scansione dei tempi per attivare la procedura di sanabilità delle opere” e ciò, in particolare, con l’art. 40, ultimo comma, della L. 47/85, in base al quale, “nell’ipotesi in cui l’immobile rientri nelle previsioni di sanabilità di cui al capo IV della presente legge e sia oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, la domanda di sanatoria può essere presentata entro centoventi giorni dall’atto di trasferimento dell’immobile purché le ragioni di credito per cui si interviene o procede siano di data anteriore all’entrata in vigore della presente legge””.
L’unica deroga ammessa per gli immobili acquistati dalle procedure esecutive attiene alla “riapertura” del termine per presentare la domanda di condono edilizio (legata, peraltro, all’ulteriore requisito del dover essere le ragioni del credito anteriori alla legge sul condono, ossia, al 2003, ultima “novazione” della L. 47/85).
Per ogni altro aspetto, invece, rimangono fermi i limiti di sanabilità previsti dalla L. 47/85 (come, ad esempio, il termine di ultimazione delle opere assolutamente non derogabile per il sol fatto che l’immobile è acquisito in sede di asta giudiziaria).
Quanto precede, allora, conferma la necessità di un attento esame (e, alle volte, ri-esame) di quanto attestato nelle perizie allegate ai decreti di trasferimento.