Limite all’ultra vigenza della SOA: non basta la semplice richiesta di rinnovo inviata per email per partecipare alla procedura
Ancora una pronuncia sui limiti temporali dell’ultra vigenza dell’attestazione SOA.
Ai fini della partecipazione ad una procedura di gara è sufficiente la mera richiesta di rinnovo?
Secondo il TAR Campania è necessario un atto di impegno assunto con l’organismo di verifica, tale da fare insorgere in esso l’obbligo di eseguire i controlli.
Nel giudizio sottoposto all’attenzione del Collegio, la Stazione Appaltante aveva disposto la revoca della aggiudicazione in favore dell’impresa ricorrente sul presupposto di un’avvenuta soluzione di continuità nel possesso della SOA prescritta ai fini della partecipazione alla gara. Nello specifico, la scadenza dell’attestazione SOA si sarebbe verificata in seguito all’aggiudicazione dell’appalto in favore dell’impresa, ossia nella fase dedicata ai controlli circa il possesso dei requisiti di partecipazione.
In via preliminare, richiamando un consolidato orientamento in materia, il TAR Campania ribadisce il principio secondo cui i requisiti e le qualifiche richieste dal bando debbano essere possedute dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte bensì in ogni fase successiva nonché per tutta la durata dell’appalto, senza soluzione di continuità. E ciò è altresì rilevante nel caso della SOA, la quale assurge come “condizione necessaria e sufficiente per l’idoneità ad eseguire contratti pubblici”.
Non si può negare che la procedura d’appalto non trovi conclusione con la proposta di aggiudicazione ma includa anche la fase successiva dei controlli. Dunque, con la proposta di aggiudicazione non viene meno l’onere in capo alle singole imprese di mantenere il possesso dei requisiti richiesti dalla lex specialis di gara.
Inoltre, ai sensi dell’art. art. 76, comma 5, del d.P.R. 207/2010 – il quale subordina il meccanismo di ultra vigenza dell’attestazione SOA alla circostanza che nel termine di 90 giorni antecedenti alla scadenza del termine l’impresa che intende conseguire il rinnovo “stipuli il nuovo contratto per il rilascio della nuova attestazione” – non può ritenersi sufficiente l’avvenuta presentazione di una semplice richiesta tramite email, carente degli elementi essenziali della proposta contrattuale.
Di fatti, manifesta è la ratio sottesa all’istituto analizzato, la cui applicazione determina che – di fronte ad una condotta diligente da parte dell’impresa richiedente il rinnovo dell’attestazione – le conseguenze negative in caso di supermento dei limiti temporali prescritti per l’istruttoria ricadano unicamente in capo all’organismo certificatore. Per tale ragione, affinché possa configurarsi l’obbligo in capo all’organismo di attestazione è imprescindibile un nucleo minimo di accordo contrattuale (contenente i.e. accettazione, data di avvio delle operazioni, corrispettivo dell’attività) ovvero l’esistenza di un precedente accordo stipulato dalle parti a cui è seguita la semplice richiesta in questione.
(TAR Campania, Napoli, Sez. I, 12/08/2019, n. 4340)