Il tetto massimo per il punteggio economico nelle procedure negoziate

Il tetto massimo per il punteggio economico nelle procedure da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo si applica anche alle procedure negoziate ai sensi dell’art. 63 del Codice dei contratti pubblici?

Il Consiglio di Stato si è trovato a rispondere a questo interrogativo nell’ambito di una procedura negoziata relativa all’affidamento dei servizi di vigilanza armata e di portierato all’interno del Parco Archeologico del Colosseo, in cui era stato previsto un punteggio per l’offerta economica di 50 punti su 100.

La sentenza in esame ritiene sia “preclusa, e comunque altamente dubbia” l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 95, co. 10-bis che prevede il tetto massimo di 30 punti per l’offerta economica alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, giacché l’art. 63 contiene solo un rinvio generico alle condizioni più vantaggiose ai sensi dell’art. 95 e in ragione dell’urgenza che caratterizza la procedura in questione, finalizzata ad assicurare il servizio nelle more dell’espletamento della relativa gara CONSIP.

(Cons. St., Sez. V, 8.08.2019, n. 5628)