Concessioni balneari: divieto di proroga per le concessioni demaniali scadute
È illegittima la proroga emessa dopo la scadenza del termine di efficacia dell’atto da prorogare.
La proroga, quale istituto di carattere eccezionale, deve, necessariamente, intervenire prima della scadenza dell’atto da prorogare. Ciò perché la proroga dei termini di efficacia di un atto amministrativo presuppone necessariamente che il termine da prorogare non sia ancora scaduto.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8889/2023 si è così pronunciato a seguito di un ricorso proposto da due pubbliche amministrazioni per la riforma di una sentenza del Tar Calabria.
Andando con ordine, una società, titolare sin dagli anni 30’ di una subconcessione della facoltà di utilizzare l’acqua delle sorgenti termo-minerali aveva impugnato, innanzi al Tar Calabria, il “Verbale di acquisizione dei beni” oggetto della subconcessione ed il “Verbale di apprensione coattiva” dei beni oggetto della subconcessione medesima, adottati dagli enti comunali competenti.
La società deduceva l’illegittimità di tali verbali per essere stati adottati in contrasto con un protocollo d’intesa stipulato con le amministrazioni regionali e comunali competenti, che aveva differito il termine di durata della subconcessione fino al positivo completamento della procedura ad evidenza pubblica per individuare il soggetto e comunque non oltre il 31.12.2018.
A febbraio 2019, con un nuovo accordo, tale termine veniva poi prorogato ulteriormente al 31.12.2020, con la precisazione che se le procedure di selezione del nuovo subconcessionario non si fossero concluse entro tale termine, l’attività della società sarebbe proseguita fino all’effettivo subentro del nuovo subconcessionario.
Il Tar Calabria, ritenendo vincolanti tali accordi, accoglieva il ricorso della società atteso che le amministrazioni competenti non avevano espletato la procedura di selezione per il nuovo subconcessionario.
Le amministrazioni comunali proponevano appello innanzi al Consiglio di Stato, deducendo l’erroneità della sentenza di primo grado sotto plurimi aspetti.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto gli appelli proposti meritevole di accoglimento.
In particolare, i giudici di Palazzo Spada hanno evidenziato che l’accordo del 2019 con il quale veniva prorogato il termine di efficacia della subconcessione al 31.12.2020 è illegittimo per due ragioni: la prima, perché proroga una concessione il cui termine di efficacia era già scaduto; la seconda, perché si pone in contrasto con il saldo orientamento giurisprudenziale nazionale ed europeo che sancisce espressamente la temporaneità delle concessioni.
Con la pronuncia in commento, il Consiglio di Stato ha, infatti, ribadito che “La proroga di un atto amministrativo non può ammettersi qualora l’atto originario sia scaduto; esso è possibile solo se sopraggiunga prima della scadenza del termine, perché, quale atto avente l’effetto di estendere il termine di efficacia di un provvedimento amministrativo, deve a questo collegarsi senza vuoti temporali ed intervenire dunque nella vigenza ed efficacia dell’atto su cui si salda, costituendo con questo un unicum temporale” (Cons. Stato, Sez. V, 28 luglio 2023, n. 7400; Cons. Stato, Sez. VI, 21 giugno 2001, n. 3349).
La proroga, dunque, quale istituto di carattere eccezionale, deve necessariamente, intervenire prima della scadenza dell’atto da prorogare poiché la proroga dei termini di efficacia di un atto amministrativo presuppone che il termine da prorogare non sia ancora scaduto.
In merito alla temporaneità delle concessioni, il Consiglio di Stato ha nuovamente ribadito i principi delle sentenze c.d. “gemelle” nn. 17 e 19 del 2021, con le quali l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha censurato il meccanismo di proroga automatica delle concessioni in quanto incompatibile con l’art. 12 della direttiva Bolkestein.
A tal proposito, si precisa che i recenti sviluppi in materia di concessioni demaniali e, in particolare, il parere motivato ex art. 258 TFUE inviato dalla Commissione Europea e la sentenza della Corte di cassazione n. 32559 del 23 novembre 2023, non appaiono smentire le statuizioni rese dalla pronuncia in commento.