Rigenerazione urbana Lazio: l’art. 6 della L.R. 7/2017 si applica anche a Roma.

Arrivano – ma non avevamo dubbi – conferme circa un aspetto fondamentale della L.R. 7/2017: l’art. 6, con gli “interventi diretti” previsti dai commi 1 e 2, è applicabile (anzi: da applicare) in tutti i Comuni del Lazio, senza che residui alcun potere di imporre limiti ulteriori a quelli previsti dall’art. 6 e, in generale, dall’art. 2 della medesima legge.

Al riguardo abbiamo segnalato, in passato, i vari atti di indirizzo della Regione, da ultimo quello del 16.10 u.s.

Come è noto, tuttavia, a Roma si è registrato un atteggiamento piuttosto “ostile” rispetto alle domande presentate ai sensi dell’art. 6 (da taluni attribuito, addirittura, alla c.d. Circolare Montuori, la cui lettura, però, non offre elementi testuali per poter sostenere che essa possa giustificare restrizioni all’applicabilità dell’art. 6 …).

Finalmente qualche diniego del Comune inizia ad essere portato all’attenzione del TAR Lazio.

E’ questo il caso deciso da con la sentenza della Sez. II-bis, 30.9.2019, n. 11416.

Qui il TAR, relativamente ad un diniego concernente una SCIA presentata ex art. 6, co. 2, L.R. 7/2017, per un intervento di cambio d’uso (da studio privato a residenziale) ha sottolineato come l’unica causa che, in base alla legge, impedisce di applicare la norma, è prevista dal comma 8 dell’art. 6, in base al quale “disposizioni di cui al presente articolo non possono riferirsi ad edifici siti nelle zone individuate come insediamenti urbani storici dal PTPR“.

Sicché, essendo l’immobile oggetto dell’intervento non incluso in tale zona di PTPR, l’Amministrazione non avrebbe potuto inibire lo stesso.

Fin qui la parte “chiara” e lineare della sentenza, che possiamo così sintetizzare: l’art. 6 della L.R. 7/2017 è applicabile a Roma,con la sola eccezione degli insedimaneti urbani storici di PTPR (nonché in caso di altre previsioni sovraordinate al P.R.G., quali vincoli di interesse culturale di fonte ministeriale, ad esempio).

I presupposti per i cambi d’uso ex art. 6, co. 2, L.R. 7/2017: riflessioni ed ipotesi interpretative, a partire dal caso deciso dal TAR.

Residua un approfondimento, non particolarmente agevole da svolgere con i soli elementi riportati nella sentenza.

L’art. 6 della L.R. 7/2017 consente i cambi d’uso (comma 2), in deroga ai limiti “procedimentali” di P.R.G.; tuttavia ammette tali mutamenti di destinazione d’uso “nell’ambito degli interventi di cui al comma 1“, ossia in caso di interventi di demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione edilizia 

La norma, dunque, non sembra consentire “in automatico” i cambi d’uso in deroga (nei limiti del co. 2, s’intende), ma pare ammettere il mutamento di destinazione solo se inserito in un intervento di ristrutturazione edilizia.

Al riguardo, dobbiamo quindi considerare che per ristrutturazione edilizia dobbiamo si intende, alla luce del D.P.R. n. 380/2001:

A) “gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti” (ex art. 3, co. 1, lett. d)

B) “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni.” (ex art. 10, co. 1, lett. c).

Da sottolineare, peraltro, come la seconda norma richiamata (art. 10, co. 1, lett. c) del D.P.R. 380/2001) sia interpretata dalla più che prevalente giurisprudenza nel senso che:

  • è sufficiente una modifica di prospetto per poter considerare l’intervento come ristrutturazione edilizia;
  • un cambio d’uso in zona A è sempre ascrivibile alla categoria della ristrutturazione edilizia.

Ora, si dia il caso – quale è quello che sembrerebbe essere oggetto della sent. n. 11416/2019 – di un cambio d’uso senza opere (dunque, senza modifiche di prospetto, la cui presenza, come detto, determina in automatico la qualificazione dell’intervento come ristruttuazione edilizia): vi è spazio per poter applicare l’art. 6, co. 2, L.R. 7/2017, così beneficiando delle deroghe ivi contenute?

Se il cambio d’uso in zona A è da considerarsi automaticamente come ristrutturazione edilizia (ipotesi interpretativa), potrebbe asserirsi che un intervento di cambio d’uso possa beneficiare delle deroghe ex art. 6, co. 2 L.R.7/17.

Torniamo, a questo punto, però, al caso affrontato dalla sentenza del TAR (pur in assenza di elementi di fatto chiarissimi), rispetto al quale sembrerebbe che:

  • ci si trovi in un Ambito di valorizzazione della Città Storica, come tale da qualificare, ex art. 107 N.T.A., non come zona A, ma come zona B;
  • l’intervento non prevede opere, nemmeno sui prospetti

Dati tali presupposti, allora, ferma la correttezza del principio generale espresso dal TAR (l’art. 6 è applicabile, salva la esclusione di cui al co. 8), sorge il dubbio che, in realtà, l’intervento di cambio d’uso in questione, non essendo inquadrabile in una ristrutturazione edilizia, non avrebbe potuto beneficiare della deroga di cui al co. 2 dell’art. 6 della L.R. 7/2017.