Concessione demaniale scaduta e potere di riscossione dei tributi
Responsabilità erariale e concessioni balneari: l’occupazione “abusiva” incide sul potere di riscossione dei tributi da parte del comune
Con una sentenza dello scorso gennaio 2024, la Corte dei Conti Puglia ha chiarito che, in materia di responsabilità erariale, l’ente locale può esercitare il proprio potere di accertamento e di escussione del tributo solo dopo aver constatato l’occupazione “non abusiva” di un’area demaniale.
Il Procuratore regionale aveva convenuto in giudizio due ex dirigenti di un comune, contestando il danno patito dall’Ente causato dalla mancata riscossione delle somme dovute da un concessionario di un’area demaniale a titolo di ICI/IMU.
La procura contabile contestava ai dirigenti di aver tenuto una condotta gravemente colposa per:
- Non aver preso in considerazione quanto statuito da una sentenza del Tribunale penale di Bari che “…stabiliva la durata della concessione fino al 2013 ex art. 10 della legge n. 88/2001…”
- Non aver dato alcun seguito al verbale di constatazione della Guardia di Finanza che rilevava il mancato pagamento dell’ICI/IMU.
- Non essersi attivati tempestivamente per emettere avvisi di accertamento per l’IMU relativa a tre determinate annualità, causandone la prescrizione e il conseguente danno da mancata entrata.
Secondo i dirigenti, tuttavia, non sussisteva alcun danno erariale perché i concessionari, nei confronti dei quali avrebbero dovuto attivare il potere impositivo, occupavano abusivamente l’area demaniale.
Ciononostante, il PM contabile chiedeva la condanna dei convenuti, avendo questi ultimi omesso di emettere gli avvisi di accertamento, determinando così la prescrizione della relativa pretesa fiscale con un corrispondente danno da mancata riscossione.
La Corte dei Conti Puglia ha tuttavia escluso la responsabilità erariale dei due dirigenti. Secondo i giudici, nel caso in esame, assumeva valore dirimente verificare se, in relazione alle predette aree, il Comune potesse esercitare il potere impositivo. Era quindi necessario verificare se, per le annualità contestate, la concessione demaniale fosse supportata da un titolo legittimo o se si trattasse di un’occupazione abusiva.
Spiegano infatti i giudici che “soltanto la constatazione di un’occupazione non abusiva avrebbe legittimato l’ente locale ad esercitare il proprio potere di accertamento ed escussione dell’IMU”.
Nel caso di specie, dunque, andava verificato se la concessione, rilasciata nel 1998, costituisse ancora, nel periodo considerato (dal 2012 al 2014), un valido titolo giustificativo, nonostante non fosse mai stata espressamente rinnovata, prorogata, regolarizzata o dichiarata decaduta con un provvedimento amministrativo ad hoc, intervento che è avvenuto solo nel 2020.
Ebbene, secondo il Collegio, la concessione non poteva ritenersi valida per le annualità in contestazione.
Il Procuratore regionale aveva basato l’accusa sulla presunta validità della concessione originaria negli anni 2012-2014, sostenuta dalla sentenza del Tribunale Penale di Bari del 2011, che stabiliva la durata della concessione fino al 2013 in base alla Legge n. 88/2001. Inoltre, per l’anno 2014, si faceva riferimento a una clausola della concessione che prevedeva la proroga del godimento del bene fino al rinnovo della licenza.
Il Collegio non condivide queste considerazioni, sottolineando che dopo la predetta sentenza sono intervenute sia la sentenza del TAR Puglia del 2022, che dichiarava la decadenza della concessione, sia l’ordinanza del Consiglio di Stato del 2022, che, sebbene in via cautelare, confermava tale decisione. Il giudice amministrativo, infatti, con riferimento alla concessione in questione, ha chiarito che “… non sussistono le condizioni di operatività dell’invocata proroga ex lege dell’originaria concessione del 1998 …” e che “…infatti è scaduta alla data del 31.12.2001…” e “… in ogni caso manca un atto di voltura del provvedimento concessorio…”.
In conclusione, il Collegio non ha ravvisato nel caso di specie un danno erariale, poiché la concessione demaniale non risultava più valida dal 2002 e, quindi, non esisteva un valido titolo concessorio che giustificasse il potere impositivo del Comune per gli anni 2012, 2013 e 2014.
Corte dei Conti Puglia, 29.1.2024, n. 19