Aree sottoposte a tutela paesaggistica: vincolo automatico o no?

Aree sottoposte a tutela paesaggistica: vincolo automatico o no?

L’art. 20 comma 8 lett. c) quater, d.lgs. 199/2021, fissa un limite alla autorizzazione alla costruzione di impianti FER, vietandoli nel perimetro delle aree dei beni sottoposti a tutela a norma del d.lgs. 42/2004, in quanto beni culturali o paesaggistici.

La sentenza in esame fa chiara l’interpretazione che deve essere data a detto articolo: la norma non impone una fascia di rispetto assoluta (fissata a 500 metri nel caso di impianti fotovoltaici) nella quale è vietata la realizzazione di tali impianti.

Da agrovoltaico a fotovoltaico: i fatti al centro della controversia

La Società ricorrente impugna, nell’ambito del PAUR ex art. 27-bis d.lgs. 152/2006 per la realizzazione di un impianto di tipo agrovoltaico, la nota della Soprintendenza che esprime parere favorevole alla realizzazione dell’impianto in oggetto ma prescrivendo che questo debba essere necessariamente collocato al di fuori della fascia di rispetto di 500 metri dal perimetro dei un’area sottoposta a tutela.

Nel 2022 la società aveva presentato un progetto di impianto agrovoltaico evidenziando che si trattava di un’opera strategica per l’implementazione del PNIEC e del PNNR.

La Soprintendenza aveva inizialmente espresso un parere favorevole nel febbraio 2023, con alcune prescrizioni riguardanti l’esecuzione dei lavori.

Successivamente, a seguito di ulteriori richieste e osservazioni da parte della Commissione Tecnica Specialistica della Regione Sicilia, il ricorrente ha presentato una variante al progetto, proponendo un impianto fotovoltaico classico al posto dell’originale impianto agrovoltaico. Senonché, per tale progetto, la Soprintendenza non rilascia parere favorevole perché l’impianto graverebbe sulla fascia di rispetto di 500 metri.

Attraverso un parere integrativo, la Soprintendenza aveva cambiato posizione, sostenendo che l’impianto non poteva occupare la fascia di rispetto di 500 metri dell’area tutelata. Ciò in ragione della modifica alla disciplina delle aree idonee intervenuta con il d.lgs. 199/2021.

Questa decisione, secondo il ricorrente, renderebbe impossibile la realizzazione dell’impianto, poiché gran parte del progetto ricade entro questa fascia.

Allora, nell’ottobre 2023, il progetto è riportato alla sua iniziale configurazione di impianto agrovoltaico e, al fine di ottenere parere favorevole senza condizioni dalla Soprintendenza, l’operatore economico ne ha prevista la realizzazione al di fuori di una fascia di 250 metri dall’area tutelata.

Nonostante ciò, la Soprintendenza ha ribadito il proprio parere favorevole solo per le aree al di fuori della fascia dei 500 metri, senza prendere in considerazione le proposte di tutela paesaggistica presentate dal ricorrente.

Per la Società ricorrente tale posizione, sebbene formalmente favorevole, è in realtà ostativa alla realizzazione dell’impianto.

Dallo stop agli automatismi al rapporto tra interesse alla tutela del paesaggio e interesse pubblico alla produzione di energia elettrica

Il TAR accoglie il ricorso rilevando la “insussistenza di un divieto generalizzato per la così detta fascia di rispetto di 500 metri dal limite di aree vincolate”.

Secondo i giudici, l’art. 20, comma 8 lett. c) quater d.lgs. 199/2021, “definisce le aree idonee richiamando il parametro dei 500 metri dalle aree vincolate, senza per questo introdurre previsioni automaticamente ostative per le aree non idonee”.

Pertanto una corretta interpretazione della disposizione non implica automaticamente che le aree “non idonee” siano inidonee alla costruzione, come invece sostenuto dalla Soprintendenza. È necessario, a tale scopo, una motivazione specifica e un bilanciamento di interessi operato alla luce della specificità dei luoghi, tale da garantire tutti gli interessi pubblici in gioco, in primis quello della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabile.

A sostegno di ciò, numerose pronunce del Consiglio di Stato evidenziano un vero e proprio favor per la massima diffusione di impianti di produzione di energia elettrica, trattandosi di un obiettivo promosso non solo dalla normativa nazionale ma anche e soprattutto da quella europea (ex multis Cons. St., Sez. IV, 29.12.2023, n. 11320).

Del resto, lo stesso d.lgs. 199/2021 non è altro che l’attuazione della RED II (Direttiva UE 2018/2001) sulla promozione dell’uso dell’energia derivante da fonti rinnovabili. In secondo luogo rileva l’inesistenza della primazia dell’interesse di protezione del paesaggio.

Anche la Corte Costituzionale si è pronunciata sul tema, valorizzando il procedimento unico come la sede migliore per la valutazione e il bilanciamento degli interessi coinvolti, da un lato il potenziamento delle fonti da energie rinnovabili, dall’altro la tutela del territorio (ex multis Corte Cost, n. 221/2022).

Il Collegio, infine, ha accolto in ricorso ritenendo applicabile al caso di specie un principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa: un diniego all’intervento edilizio non può essere emesso senza indicare al proponente soluzioni alternative.

In altre parole, nell’ottica della leale collaborazione, la Soprintendenza oltre ad emettere il provvedimento di diniego, dovrebbe indicare contestualmente le possibili soluzioni affinché il progetto possa superare il vaglio, trattasi del dissenso costruttivo.

Del resto, il principio di leale collaborazione richiede che le autorità preposte alla tutela paesaggistica lavorino in sinergia con i proponenti per trovare soluzioni che rispettino i valori estetici e naturalistici del paesaggio.

Pur essendo la normativa già sufficientemente chiara, la pronuncia in esame si distingue per aver chiaramente respinto l’introduzione di automatismi che ostacolerebbero l’autorizzazione alla costruzione di impianti FER in aree sottoposte a tutela paesaggistica. In effetti, l’attuale quadro normativo, sia a livello nazionale che europeo, mostra un orientamento sempre più deciso verso la promozione e l’incremento dell’uso delle fonti di energia rinnovabile.

 

TAR Sicilia, Palermo, Sez. V, 26.8.2024, n. 2475

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