Appalti pubblici: ritardi nella consegna dei lavori, risarcimento escluso senza recesso dell’appaltatore.

consegna lavori Appalti pubblici: ritardi nella consegna dei lavori, risarcimento escluso senza recesso dell’appaltatore.

In una recente sentenza, la Corte d’Appello di Firenze ha respinto le domande risarcitorie avanzate da una società appaltatrice, confermando il rigetto già espresso dal Tribunale di Firenze in merito a due riserve iscritte dalla stessa appaltatrice.

La società aveva lamentato ritardi nella consegna delle aree di cantiere e chiesto il riconoscimento di compensi aggiuntivi per i maggiori oneri derivanti da tali ritardi.

 

La vicenda

L’appaltatrice aveva ottenuto l’aggiudicazione dell’appalto nel 2010, ma la consegna del cantiere, prevista in due fasi successive, era avvenuta in ritardo e in modo frammentario, con ben cinque distinte consegne concluse solo nel 2016.

Nonostante ciò, la società aveva proseguito i lavori, registrando in contabilità diverse riserve per maggiori oneri. Tuttavia, a fronte dell’esito infruttuoso della procedura di accordo aveva deciso di adire il Tribunale di Firenze per ottenere il riconoscimento di due riserve.

Il Tribunale di Firenze, pur riconoscendo che la consegna non aveva rispettato la scansione temporale prevista, ha respinto la richiesta della società, rilevando che l’appaltatrice, con le proprie scelte organizzative e senza esercitare il diritto di recesso, aveva accettato implicitamente il frazionamento della consegna. Questo comportamento è stato interpretato come un’accettazione della prosecuzione del contratto senza ulteriori oneri a carico della stazione appaltante.

Contro tale decisione, l’appaltatrice ha proposto appello, sostenendo che il ritardo nella consegna delle aree di cantiere da parte della stazione appaltante le avesse causato danni economici, per i quali chiedeva il risarcimento.

La decisione

La Corte di Appello di Firenze, dopo aver brevemente chiarito i termini della controversia e sottolineato gli obblighi gravanti in capo all’amministrazione committente al momento della consegna dei lavori, ha evidenziato come sia opinione consolidata in giurisprudenza secondo cui “l’inadempimento all’obbligo di consegna dei lavori – nel caso di specie più volte indebitamente frazionata e ritardata oltre misura – non conferisce all’appaltatore il diritto di risolvere il rapporto a norma degli artt. 1453 e 1454 c.c., né di avanzare pretese risarcitorie, ma gli attribuisce la sola “facoltà” di recesso dal contratto per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, oltre ad un congruo prolungamento del termine (di fine lavori) originariamente convenuto.

Di conseguenza, il diritto al risarcimento per danni può essere riconosciuto solo se l’appaltatore abbia previamente esercitato la facoltà di recesso. In caso contrario, si presume che l’appaltatore abbia considerato il contratto ancora eseguibile, senza che possano gravare ulteriori oneri sulla stazione appaltante. La mancata esercitazione del recesso rende dunque irrilevante la messa in mora del committente e l’iscrizione di riserve a verbale.

La Corte osserva inoltre che l’appaltatore che non esercita il recesso accetta implicitamente di proseguire il contratto senza pretese risarcitorie. La sentenza chiarisce che, nei contratti di appalto pubblico, il dovere di collaborazione della Pubblica Amministrazione è disciplinato da normative specifiche che non prevedono risarcimenti per ritardi come nei contratti di diritto privato.

La decisione della Corte d’Appello di Firenze rafforza ulteriormente l’indirizzo giurisprudenziale in materia, sottolineando che solo attraverso il tempestivo esercizio della facoltà di recesso l’appaltatore può ottenere compensi per eventuali maggiori oneri derivanti da ritardi nella consegna dei lavori. Senza tale recesso, il contratto si considera eseguibile, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante.

La vicenda portata all’attenzione della Corte d’Appello di Firenze riguarda un appalto regolato dal Codice del 2006, ma i principi enunciati restano validi ancora oggi.

In particolare, l’art. 3, comma 4, dell’allegato II.14 prevede che “Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l’istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 14”.

Corte d’Appello Firenze, 27.9.2024, n. 1630.

 

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