I materiali da demolizione sono rifiuti e non sottoprodotti
I materiali da demolizione sono rifiuti e non sottoprodotti
La sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione III, n. 18020/2024, conferma un principio consolidato in tema di gestione dei rifiuti: i materiali derivanti da attività di demolizione non possono essere qualificati come sottoprodotti, ma devono essere considerati rifiuti speciali ai sensi del d.lgs. 152/2006.
Il caso concreto
La pronuncia degli ermellini trae origine da un ricorso proposto da un’impresa edile e dal suo legale rappresentante condannati, rispettivamente, per illecito amministrativo dipendente da reato ex d.lgs. 231/2001 e per gestione non autorizzata di rifiuti ai sensi dell’art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. 152/2006, poiché aveva realizzato una stradina di cantiere mediante deposito di materiali provenienti da demolizioni, scarti vegetali, carta e cartone.
Il ricorso della società si concentra su aspetti di natura processuale che sono stati accolti dalla Corte di Cassazione.
Il ricorso del legale rappresentante denuncia, invece, l’omessa motivazione da parte del Tribunale di Rimini in merito alla qualificazione dei materiali utilizzati per la stradina come rifiuti piuttosto che sottoprodotti. Secondo il ricorrente, i materiali avrebbero dovuto essere considerati sottoprodotti, poiché destinati a scopi funzionali alla costruzione.
Tale tesi non è stata accolta dalla Corte di cassazione che ha confermato la decisione del Tribunale di Rimini del 2023.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito che, ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. b), d.lgs. 152/2006, i materiali provenienti da demolizioni sono qualificati come rifiuti speciali. Tale qualifica, per essere superata, richiede che siano soddisfatte tutte le condizioni previste dall’art. 184-bis d.lgs. 152/2006, relativo ai sottoprodotti. Tra queste condizioni, si evidenzia che la sostanza o l’oggetto devono:
- Derivare da un processo di produzione, di cui costituiscono parte integrante, e il cui scopo primario non è la loro produzione;
- Utilizzati, senza la necessità di trattamenti diversi da quelli ordinari, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione/ utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- Soddisfare requisiti di legalità ed inerenti alla tutela ambientale, senza impatti negativi su salute e ambiente.
Secondo la Corte, la demolizione di un edificio non può essere qualificata come un processo di produzione. L’art. 184, comma 1, lett. a), stabilisce chiaramente che un sottoprodotto deve “trarre origine” da un processo di produzione, ovvero da un’attività specificamente finalizzata alla creazione di un prodotto attraverso la lavorazione o trasformazione di altri materiali.
La demolizione, al contrario, ha lo scopo di eliminare un manufatto esistente, non di realizzare un nuovo prodotto. Di conseguenza, i materiali risultanti da tale attività non possono essere classificati come sottoprodotti.
Infine, gli ermellini rammentano che l’onere della prova relativo alla sussistenza delle condizioni di liceità dell’utilizzo del rifiuto o che escludono la natura dello stesso ricade su colui che ne invoca l’applicazione. Nel caso in esame, il ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare che i materiali rispettassero i requisiti previsti dall’art. 184-bis d.lgs. 152/2006.
Implicazioni pratiche
La decisione della Corte rafforza l’interpretazione restrittiva in materia di gestione dei rifiuti, evidenziando come la qualificazione dei materiali derivanti da demolizioni richieda un rigoroso rispetto delle normative ambientali. Le imprese operanti nel settore devono prestare particolare attenzione alla corretta gestione dei materiali, evitando utilizzi non autorizzati che possano configurare reati o illeciti amministrativi. Questa sentenza, dunque, rappresenta un importante monito per gli operatori economici e una chiara riconferma dei principi relativi alla tutela ambientale ed alla responsabilità nella gestione dei rifiuti.
Cass. Pen., Sez. III, 8 maggio 2024, n. 18020
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