A quali condizioni la trasformazione societaria di un componente del RTI non determina il mutamento della composizione soggettiva del raggruppamento?
Con la sentenza del 17/04/2018 n. 328, il TAR Emilia-Romagna si è pronunciato sugli effetti delle trasformazioni societarie che coinvolgano un componente di un RTI tra il momento della presentazione dell’offerta e la fase di aggiudicazione.
La fattispecie, contestata dal secondo graduato, è la seguente: una impresa, costituita in forma di s.a.s., partecipa ad una gara quale mandante.
Nel corso della procedura l’operatore economico in questione subisce la trasformazione in s.r.l.
La seconda graduata, rilevando la discrasia “formale” tra i componenti del RTI in sede di offerta e quelli, invece, risultanti nel provvedimento di aggiudicazione, impugna quest’ultimo eccependo la violazione del principio di immodificabilità soggettiva dei raggruppamenti di imprese.
La censura è stata, tuttavia, rigettata dal TAR.
Secondo la sentenza, infatti, risulta dirimente il rilievo che “non vi è stata alcuna modificazione della compagine della Associazione Temporanea di Imprese aggiudicataria, risultando intervenuta, invece, la mera trasformazione sociale della mandante da s.a.s. a s.r.l., essendo rimasti peraltro immutati gli altri parametri, quali la compagine sociale, la sede, l’oggetto sociale e la durata, con mantenimento in capo alla s.r.l. di tutti i beni sociali della s.a.s. come stimati da una perizia asseverata, nonché lo stesso codice fiscale/partita I.V.A“.
A ciò si aggiunge, nel ragionamento del TAR, la circostanza che “la concorrente abbia comunicato alla stazione appaltante detta trasformazione (v. doc. n. 4 del Comune) e che l’amministrazione comunale abbia effettuato i dovuti controlli, in ordine, appunto, all’effettivo mantenimento dei suddetti parametri in capo alla società di capitali, come in effetti risulta riportato nella visura storica effettuata presso la C.C.I.A.A.”.
In presenza di simili condizioni oggettive (l’essersi trattato di una mera trasformazione sociale, con mantenimento di tutti gli altri parametri rilevanti) non può parlarsi di una modifica soggettiva dell’operatore economico e del RTI; inoltre, la condotta trasparente del concorrente (che ha dato notizia alla SA di quanto avvenuto) esclude pure che la fattispecie possa rilevare, come dedotto dalla ricorrente, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. c) del Codice (in ipotesi l’aver fornito “anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione”).