Accesso agli atti dell’offerta tecnica: un esempio di dichiarazione motivata e comprovata dell’offerente circa la sussistenza di segreti tecnici e commerciali
Il diniego di accesso agli atti da parte della Stazione appaltante è legittimo, ove le parti dell’offerta da sottrarre all’ostensione siano individuate puntualmente e l’opposizione del controinteressato sia ben argomentata con riferimento all’effettiva sussistenza di segreti tecnici o commerciali. La disciplina specifica dell’accesso agli atti di gara nel Codice dei contratti, infatti, esclude dall’accesso e dalla divulgazione le informazioni fornite dagli offerenti nell’ambito dell’offerta o a giustificazione della medesima “che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali” (art. 53, co. 5, lett. a). La previsione è volta a tutelare il know how trasfuso nelle offerte tecniche dei concorrenti, per evitare che le altre imprese – concorrenti nel mercato, oltre che nella singola gara – conseguano mediante il diritto di accesso indebiti vantaggi commerciali.
La giurisprudenza tende a dare una lettura restrittiva di tale norma, valorizzando anche la complessità dell’oggetto dell’affidamento. In una sentenza del TAR Lazio, Roma, troviamo alcuni indizi circa quando un’opposizione all’accesso agli atti possa ritenersi adeguatamente motivata e comprovata in relazione alla sussistenza di segreti tecnici o commerciali.
Innanzitutto – e si tratta di una circostanza rilevante – la gara in questione riguardava l’affidamento di un servizio ad elevata tecnicità e complessità, ovverosia l’esecuzione di attività di diagnostica mobile per il rilievo dei difetti e della geometria di gallerie ferroviarie.
In secondo luogo, la controinteressata aveva indicato puntualmente quali elementi contenuti nella propria offerta tecnica non costituivano semplicemente frutto dell’esperienza e della pratica nel settore, ma descrivevano realmente nel dettaglio elementi quali gli algoritmi di ricerca e di analisi dei difetti delle gallerie la cui visione avrebbe consentito a un’azienda concorrente di ricostruire autonomamente gli sviluppi tecnologici ottenuti dalla stessa controinteressata. L’azienda aveva altresì precisato che alcuni dei sistemi e dei software in questione erano espressamente protetti da brevetti industriali, mentre altri non erano ancora stati registrati all’Ufficio brevetti e, pertanto, la loro divulgazione avrebbe potuto compromettere tale registrazione, arrecandole un danno economico.