Affidamento a società mista: oggetto “doppio” ma non generico
L’oggetto della gara “a doppio oggetto”, ovverosia della gara in cui in un unico contesto si seleziona il socio privato e si affida il servizio che dovrà essere svolto dalla società mista, deve essere specifico e predeterminato.
Diversamente, infatti, si aggirerebbero le regole pro-competitive a tutela della concorrenza.
Questo è quanto si desume dalla lettura di una recente sentenza del TAR Lazio. Nella fattispecie una società mista ricorre contro la stazione appaltante, lamentando il mancato affidamento in via diretta ed esclusiva di lavori di rifacimento di un impianto di depurazione, sostenendo che tale attività fosse ricompresa nell’oggetto sociale della gara a doppio oggetto in esito alla quale era stata costituita molti anni or sono.
Secondo il TAR, tuttavia, il bando di tale risalente gara indicava un oggetto eccessivamente ampio e non determinabile e, pertanto, non si può ritenere ricomprenda i lavori in questione, non potendo supplire alla eccessiva genericità del bando le mere indicazioni esemplificative indicate nell’oggetto sociale, nello statuto e nell’atto costitutivo della società mista.