Ancora un si dalla Corte Costituzionale per il limite della tutela risarcitoria in caso di sanzioni sportive illegittime

Con una recente pronuncia, la Corte Costituzionale si è nuovamente pronunciata sulla costituzionalità dell’art. 2, commi 1, lettera b) e 2, del d.l. n. 223 del 19.8.2003, recante “Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva”.

Sottoposta all’esame della Corte con l’ordinanza n. 197/2017 del TAR Lazio Roma, la questione si origina dal giudizio promosso da parte di un dirigente sportivo tesserato della FIGC – Federazione Italiana Gioco Calcio dinnanzi al TAR per l’annullamento di una sanzione disciplinare sportiva, confermata in ultima istanza dall’organo supremo della giustizia sportiva, ossia il Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il CONI.

Così, il ricorrente solleva nuovamente la questione della costituzionalità dell’esclusione della tutela giurisdizionale di tipo caducatorio in caso di sanzioni sportive illegittime in ragione dell’autonomia dell’ordinamento sportivo riconosciuta con il D.L. n. 223 del 19.8.2003. Nello specifico, il dirigente lamentava l’ingiustificata menomazione del diritto all’effettiva tutela giurisdizionale dell’interesse legittimo leso per l’effetto di un atto amministrativo, quale appunto la sanzione disciplinare sportiva la violazione degli artt. 24, 103 e 113 Cost..

Richiamando ad un suo illustre precedente in materia (sentenza n. 49 del 2011), la Corte Costituzionale afferma la costituzionalità della limitazione della tutela risarcitoria in forma equivalente: infatti, chi ritiene di aver subito una lesione dei suoi diritti o interessi legittimi derivante da sanzioni disciplinari sportive può agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno sul presupposto che “questa forma di tutela per equivalente, per quanto diversa rispetto a quella di annullamento in via generale assegnata al giudice amministrativo, risulta in ogni caso idonea a corrispondere al vincolo costituzionale di necessaria protezione giurisdizionale dell’interesse legittimo”.

Infatti, nell’interpretazione offerta dalla Corte, la garanzia dell’art. 113 della Carta Costituzionale non assicura una “una tutela giurisdizionale illimitata e invariabile contro l’atto amministrativo” bensì è riconosciuto al legislatore stesso il potere di graduare questa tutela. E, a maggior tutela delle situazioni eventualmente lese da un provvedimento sportivo illegittimo, la Corte stessa ritiene che gli organi dell’ordinamento sportivo rimangono vincolati all’accertamento incidentale sulla legittimità del provvedimento condotto dal giudice amministrativo.

Ed ancora, rimette al giudice amministrativo il potere di soddisfare propriamente le esigenze di protezione provvisoria fatte valere in giudizio (sebbene puramente risarcitorio), estendendo dunque l’ambito di applicazione dell’art. 55 c.p.a., ed ammettendo in quest’ambito anche l’ingiunzione di pagamento in via provvisoria.

(Corte Costituzionale, 25/6/2019, n. 160)