Annullamento dell’aggiudicazione definitiva
Il revirement della commissione in assenza di errori materiali
Con Tar Marche Ancona, Sez. I, 27 febbraio 2017, n. 154, si pone l’attenzione sui limiti all’operato della commissione di gara una volta conclusa la propria attività valutativa.
La questione muove dalla impugnazione del provvedimento di annullamento dell’aggiudicazione definitiva adottato dalla Stazione appaltante ai danni di un concorrente la cui offerta tecnica era stata valutata conforme al capitolato.
Nel caso concreto, un Consorzio partecipava in ATI ad una procedura ad evidenza pubblica indetta dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Marche Nord per l’affidamento dell’appalto di fornitura e posa in opera di una nuova centrale di sterilizzazione a servizio del Presidio ospedaliero di Pesaro e, all’esito della valutazione delle offerte, veniva dichiarata aggiudicataria.
Tuttavia, sulla scorta di un reclamo formulato dal secondo classificato in graduatoria, il RUP decideva di sottoporre a rivalutazione l’offerta del Consorzio aggiudicatario, il quale veniva invitato a fornire chiarimenti su talune carenze denunciate. A seguito di tale rivalutazione, la stazione appaltante annullava in autotutela l’aggiudicazione disposta in favore del Consorzio e aggiudicava l’appalto al secondo classificato.
A fronte di tanto, il Consorzio ricorreva al Tar per ottenere l’annullamento del provvedimento lesivo reso in autotutela e il subentro, previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato o, in subordine, il risarcimento dei danni per equivalente, rilevando che l’offerta tecnica era del tutto rispondente al capitolato e che i profili eventualmente incerti erano stati precisati in sede di chiarimenti.
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