Antimafia. E’ possibile la sostituzione della mandataria?
Nella sentenza in esame, il Collegio si interroga sulla possibilità e sui conseguenti limiti di sostituzione di una mandataria ATI colpita da interdittiva antimafia.
Con il ricorso introduttivo del giudizio la ricorrente infatti sostiene che, dal combinato disposto degli artt. 94 e 95 D. Lgs 159/2011 e 48, commi 17 e 19 ter del Codice, si evincerebbe la possibilità di sostituire la mandataria di una ATI colpito da interdittiva antimafia.
Il Collegio tuttavia non condivide la tesi proposta, evidenziando che:
1) è errata la lettura che la ricorrente fornisce delle norme citate, in particolare quando quest’ultima ritiene possibile sostituire la mandataria colpita da interdittiva antimafia con soggetto estraneo al raggruppamento ATI, perché la legge vieta la modifica dei componenti dell’ATI in quanto verrebbe a mutare il soggetto che ha partecipato alla gara stessa (cfr. art. 48, comma 9, Codice).
2) la deroga al principio di immodificabiltà va letta in termini restrittivi allorché, se è vero che il comma 18 consente la sostituzione del mandante con altro operatore economico subentrante, non è altrettanto vero che tale possibilità sia prevista dal precedente comma 17 per la mandataria.
Invero, la possibilità di sostituire una mandante con un soggetto estraneo alla ATI si verifica proprio in ragione del fatto che, in svariati casi, i mandanti assumano un ruolo meramente marginale nella esecuzione degli appalti.
Ammettere, invece, la possibilità di sostituire un mandatario con soggetto esterno alla ATI “consentirebbe il cambiamento in corsa del protagonista principale del soggetto che partecipa alla gara – ovvero che svolge l’appalto – con l’assoluto svuotamento del principio di immodificabilità soggettiva, e con esiti persino paradossali, ove l’imprenditore subentrante sia un operatore economico che ha partecipato alla stessa gara, senza averne ottenuto l’aggiudicazione.”
In conclusione, è ammissibile la sostituzione della mandataria solo con un soggetto facente già parte del raggruppamento e che sia in possesso dei requisiti richiesti dal bando e non con un soggetto esterno allo stesso. E’ invece possibile la sostituzione di una mandante con un soggetto estraneo al raggruppamento.