Appalti, affidamento diretto legittimo per importi nell’ambito di 40 mila euro

affidamento diretto legittimo sotto soglia 40 mila euroAppalti inferiori alla soglia di 40.000 euro, la Stazione appaltante procede con affidamento diretto senza disporre nessuna competizione tra operatori.

Una cooperativa sociale ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, della determina con cui il comune ha annullato in autotutela la precedente determina avente ad oggetto la locazione di tre chioschi siti all’interno dello stadio comunale.

Contestualmente, la ricorrente ha impugnato la determina dirigenziale avente ad oggetto l’affidamento – in via diretta – da parte dello stesso Comune alla controinteressata, per svolgere il servizio di ristoro nei chioschi, per il periodo necessario all’espletamento della gara.

Nel caso in esame, l’importo del canone concessorio si colloca al di sotto della soglia legale di 40.000 euro e pertanto, il RUP ha proceduto con l’affidamento diretto senza disporre nessuna competizione tra operatori, nelle more di una nuova procedura di gara per l’affidamento in via definitiva del servizio.

Il punto controverso sollevato dalla ricorrente ha ad oggetto l’utilizzo della procedura di affidamento diretto, ex art. 36, comma 2, lett. a), contestando che il procedimento non fosse giustificato da particolari esigenze di urgenza e necessità, né tantomeno adeguatamente motivato.

Nel respingere il ricorso, il giudice amministrativo ha chiarito che l’importo di 40.000,00 euro è una condizione legittimante l’assegnazione diretta che non richiede l’esigenza di motivazioni di urgenza e/o necessità.

Dal punto di vista tecnico, il RUP può utilizzare due fattispecie che si differenziano sotto il profilo quantitativo e qualitativo:

  • un procedimento specifico per importi inferiori a 40.000,00 euro allorquando vi siano esigenze di speditezza e tempestività nell’affidamento;
  • le procedure negoziate previste dall’art. 63 del Codice dei contratti, senza bando e utilizzabili (a differenza del procedimento di affidamento diretto) anche per importi sopra la soglia comunitaria, che esigono però, a pena di illegittimità, una motivazione chiara che giustifichi la deroga alle procedure ordinarie.

A tal proposito, è stato richiamato il parere reso dal Consiglio di Stato sulle Linee guida ANAC in materia di procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Sicché, nel caso di contratti sotto soglia previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto diversa -e aggiuntiva- dalle ipotesi di procedura negoziata “diretta” prevista dall’art. 63 del codice che impone che l’assegnazione avvenga in modo perfettamente adesivo alle ipotesi predefinite dal legislatore (es. unico affidatario o oggettive situazioni di urgenza a pena di danno).

Per concludere, tale sentenza toglie ogni dubbio sul ricorso all’affidamento diretto, per importi inferiori a 40 mila euro, ex art. 36, comma 2 lett. a). E’ uno strumento di procedura ordinaria, che l’amministrazione comunale può usare per l’ assegnazione di micro importi, senza l’onere di una motivazione specifica e senza il requisito della necessità e dell’urgenza.

(TAR Puglia Lecce, Sez. III, 13/3/2020, n. 326)