Appalti di servizi sociali fra accreditamento ed evidenza pubblica

Richiamando il noto parere n. 2052/2018, reso ad ANAC in ordine alla normativa applicabile agli affidamenti di servizi sociali alla luce del Codice dei contratti pubblici e del Codice del Terzo settore, il Consiglio di Stato ha precisato che se per un verso è  “evidente” la sottoposizione anche dei servizi sociali alla normativa codicistica, per un altro, nel caso di prestazioni sottoposte a un regime di accreditamento, l’individuazione dei soggetti che possono partecipare alla gara deve essere fatta intendendosi l’accreditamento stesso quale “prerequisito”.

In una gara per un servizio di assistenza domiciliare integrata – e, in particolare, per prestazioni di attività di cura ed assistenza sanitaria in sede domiciliare in favore degli anziani non autosufficienti o ad elevato rischio di perdita della autonomia o nei confronti dei soggetti disabili (ivi compresi i pazienti cronici e/o terminali) – il Consiglio di Stato ha ribadito che limitatamente ai servizi sociali da affidarsi a soggetti del Terzo settore, l’affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica è alternativo all’affidamento mediante il meccanismo autorizzazione – accreditamento, rimesso all’autonoma scelta degli utenti. Ciononostante, anche ove l’affidamento sia mediante gara ai sensi del Codice dei contratti pubblici, l’inserimento di prestazioni sanitarie, per le quali è previsto l’accreditamento, in un unico contesto coordinato di assistenza domiciliare integrata (per espressa disposizione normativa) determina la necessità per partecipare alla gare di un accreditamento che sottenda la verifica preventiva del possesso in capo al soggetto erogatore di determinati requisiti idoneativi.

Consiglio di Stato, Sez. III, 22/11/2018, n. 6617