L’omessa comunicazione di vicende inerenti contratti con altre amministrazioni non determina necessariamente l’esclusione.
Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato si è pronunciato in tema di conseguenze dell’omessa comunicazione di vicende sfavorevoli relative a precedenti contratti con altre amministrazioni pubbliche.
I Giudici di Palazzo Spada ritengono che non sarebbe giustificata l’esclusione del partecipante che non abbia comunicato alla Stazione Appaltante alcune vicende a sé sfavorevoli relative a precedenti contratti con altre amministrazioni pubbliche, quando comunque la stazione appaltante ne sia venuta a conoscenza prima ancora di determinarsi sulla valutazione di anomalia dell’offerta e prima dell’aggiudicazione della gara e abbia ritenuto tali vicende non rilevanti al fine di elidere l’affidabilità o l’integrità dell’offerente.
Nel caso specifico, l’impresa appellante, seconda classificata, aveva contestato la mancata esclusione dell’impresa aggiudicataria della procedura di gara per l’omessa dichiarazione di un precedente provvedimento di esclusione da un’altra gara dovuto ad una irregolarità fiscale. La stazione appaltante, quindi, ne era venuta a conoscenza, perché informata dall’appellante.
La causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016 trova applicazione nel caso in cui, per effetto del silenzio serbato dall’offerente, la stazione appaltante viene messa nella condizione di non aver conoscenza di uno o più precedenti significativi in grado di orientarne il giudizio.
In questi termini, viene considerata condotta idonea ad integrare la dimostrazione, ad opera della stazione appaltante, che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali l’aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
Ciò non si verifica quando l’amministrazione abbia ritenuto, all’esito di una valutazione eminentemente discrezionale e, in ogni caso, completa, che tali circostanze non rilevassero in danno dell’offerta della concorrente prima graduata. Valutazione che non risulta affetta da palesi vizi di erroneità, contraddittorietà o abnormità, vizi peraltro che la stessa appellante neppure ha denunziato.
(Cons. St., Sez. V, 9/1/2019, n. 196)