Appalti pubblici: clausola di adesione
La stipula di contratti tramite clausola di adesione va bilanciata con la tutela della concorrenza, per evitare affidamenti sostanzialmente diretti, senza reale confronto competitivo. Infatti, la giurisprudenza ritiene che è possibile avvalersi di tale meccanismo se: – tale clausola sia chiara; – individui precisi limiti quantitativi; – sia prestabilito, ex ante, l’ambito soggettivo delle SA che se ne possano avvalere; – la prestazione contrattuale affidata tramite adesione sia identica a quella della gara “originaria”.
Pertanto, il TAR Toscana Firenze, sent. 8/06/2017 n. 783, ribadendo detti principi, ha considerato illegittima una adesione nell’ambito della quale era stata posta in essere una rinegoziazione del contratto “originario”, tramite varianti ex art. 311 del previgente Regolamento (oggi art. 106 del Codice). La decisione è in linea con la giurisprudenza sul tema (v. ad es. CdS 4387/16) e con il Comunicato congiunto AGCM-ANAC del 21.12.2016, secondo cui, in fase di adesione postuma, vige il divieto di “rinegoziazione delle condizioni prestazionali ed economiche formulate in sede di offerta dal soggetto aggiudicatario e definite dalla lex specialis della gara originaria”.