Appalti pubblici e compensazione prezzi per aumento costi materiali da costruzione: estensione anche al primo semestre 2022

Appalti pubblici e compensazione prezzi per aumento costi materiali da costruzione: estensione anche al primo semestre 2022In tema di appalti pubblici, la problematica dell’aumento costi dei materiali da costruzione e relativa compensazione prezzi continua a coinvolgere sempre più gli operatori.

Per porvi rimedio, negli ultimi tempi il legislatore sta cercando di individuare dei nuovi mezzi per far fronte all’aumento dei costi per gli appalti pubblici.

Tra questi, come avevamo anticipato, si segnala l’art. 29 comma 1, lett. a) del d.l. 4/2022 che prevede l’obbligo di inserimento di clausole di revisione dei prezzi per i bandi o gli avvisi (per come è scritta la norma, si potrebbe ritenere applicabile a lavori, servizi e forniture) pubblicati a partire dal 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023.

In applicazione della nuova norma, l’ANAC sta aggiornando il bando tipo digitale per tutte le stazioni appaltanti, prevedendo l’obbligo di inserimento nei bandi di gara delle clausole di revisione dei prezzi.

Accanto a ciò, sempre a partire dal 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, il comma 1, lett. b) dell’art. 29 introduce un meccanismo di compensazione delle variazioni di prezzo, in aumento o in diminuzione, dei singoli materiali da costruzione. Il meccanismo è riferito ai materiali da costruzione più rilevanti, e si applica, su espressa indicazione della norma, ai soli contratti di lavori, non anche, dunque, per servizi e forniture.

Ancora una volta, dunque, il legislatore è sembrato preoccuparsi del solo settore dei lavori, e non anche dei servizi e delle forniture.

Lo stesso meccanismo di compensazione straordinario previsto dall’art. 1-septies del c.d. decreto Sostegni Bis (d.l. 73/2021) era, infatti, dedicato ai soli lavori, o meglio, era finalizzato a far fronte al solo aumento dei costi dei materiali da costruzione più utilizzati.

E’ proprio su tale aspetto che di recente l’ANAC, con una nota del 15.2.2022, ha invocato un intervento urgente da parte del parlamento e del governo per far fronte all’aumento dei costi anche per le materie prime solitamente impiegate nei contratti di servizi e forniture in corso di esecuzione.

Un intervento in tal senso, ci si auspica, è atteso in sede di conversione del d.l. 4/2022.

Nel frattempo, in questi giorni il legislatore è intervenuto ancora una volta sul tema dell’aumento costi in tema di appalti pubblici di lavori.

L’art. 25 del d.l. 17/2022 estende la compensazione di cui all’art. 1-septies del decreto Sostegni bis (d.l. 73/2021) ai contratti in corso di esecuzione alla data del 2 marzo 2022, estendo così la compensazione agli aumenti verificatisi nel primo semestre del 2022.

Analogamente al precedente meccanismo, spetta al MIMS procedere, entro il 30 settembre 2022, alla determinazione con proprio decreto delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all’8%, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2022, dei singoli costi dei materiali da costruzione più significativi.

La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1 gennaio 2022 fino al 30 giugno 2022, le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto del MIMS con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2022 ed eccedenti il 10% complessivo se riferite a più anni.

Sembra rimanere invariato il termine di 15 giorni per presentare le istanze di compensazione prezzi decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto del MIMS che rileverà le variazioni.

Tale meccanismo opera in deroga alle disposizioni del d.lgs. 163/2006 e dell’attuale Codice dei Contratti pubblici (d.lgs. 50/2016).

Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate prima del 2022, resta fermo il meccanismo e le rilevazioni stabilite dall’art. 1-septies del d.l. 73/2021.

La compensazione prevista dall’art. 25 in questione permette così di colmare il “vuoto” lasciato dall’art. 29 del d.l. 4/2022 che, lo ricordiamo, prevede la clausola revisione prezzi e la compensazione per i lavori solo con riferimento ai contratti che verranno stipulati in forza di bandi o avvisi pubblicati tra il 27 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2023.

Art. 25 d.l. 1 marzo 2022, n. 17

Nota ANAC su aumento prezzi delle materie prime nei contratti di servizi e forniture