L’ennesimo decreto che interviene sugli appalti pubblici: il decreto PNRR-ter

L'ennesimo decreto che interviene sugli appalti pubblici: il decreto PNRR-terIl 25 febbraio 2023 è entrato in vigore il c.d. decreto PNRR-ter (d.l. 13/2023) che introduce rilevanti novità in materia di appalti pubblici.

Il decreto vorrebbe mirare a snellire ed accelerare le procedure previste per la realizzazione degli appalti PNRR e PNC, sul solco della semplificazione già avviata dal legislatore, in particolare con il d.l. 77/2021.

Vediamo le novità più importanti.

L’art. 14, comma 1, lett. d) n. 2 introduce delle importanti novità in tema di appalto integrato, modificando sensibilmente l’art. 48 del d.l. 77/2021 che ne aveva disciplinato l’applicazione in relazione agli interventi PNRR e PNC.

Più precisamente, l’art. 48, comma 5 del d.l. 77/2021 aveva ammesso la possibilità di disporre l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, in deroga alle espresse previsioni di cui all’art. 59 comma 1 del d.lgs. 50/2016.

A corredo, sono state emanate nel luglio 2021 delle apposite Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC del MIMS e CSLP (art. 48, comma 7, d.l. 77/2021).

Uno degli aspetti più rilevanti della norma atteneva alla necessità che sul progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara vanisse convocata la conferenza dei Servizi di cui all’art. 14 comma 3 L. 241/1990. Alla conferenza avrebbe partecipato anche l’affidatario dell’appalto che, se necessario, avrebbe dovuto adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in conferenza dei servizi.

La disciplina racchiusa nell’art. 48, comma 5 è stata spacchettata i ben 5 commi, i quali specificano e arricchiscono la normativa.

La nuova norma prevede che la conferenza dei servizi indetta è quella c.d. semplificata, secondo le modalità di cui all’art. 14-bis L. 241/1990. La determinazione conclusiva della stessa approva il progetto, determina la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera e tiene luogo di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni necessari anche ai fini della localizzazione dell’opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensative. Nel corso della conferenza dei servizi, vengono acquisiti altresì le risultanze della valutazione di assoggettabilità alla verifica preventiva dell’interesse archeologico.

Contestualmente alla richiesta di convocazione della conferenza di servizi, la stazione appaltante inoltra all’autorità competente il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai fini dell’espressione della valutazione di impatto ambientale (VIA), unitamente alla documentazione richiesta ai fini dello studio di impatto ambientale.

Il nuovo comma 5-quater dell’art. 48 individua poi una serie di misure volte a mitigare o comunque a imporre dei termini serrati per le amministrazioni che impongo un diniego sulla stessa realizzazione dell’opera. In particolare, si prevede che le determinazioni di dissenso non possono limitarsi a esprimere contrarietà alla realizzazione delle opere, ma devono indicare le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendono compatibile l’opera.

Degna di nota è poi l’estensione del meccanismo semplificato della conferenza dei servizi descritto dai nuovi commi 5, 5-bis, 5-ter e 5-quater dell’art. 48 agli interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie, edilizia giudiziaria e penitenziaria e alle relative infrastrutture di supporto.

L’art. 14 del d.l. 13/2023 contiene poi una serie di misure di semplificazione per l’affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi, ivi inclusi i procedimenti di esproprio.

Ulteriori novità sono poi contenute nell’art. 17 in tema di accordi quadro e convenzioni con le centrali di committenza (Consip o soggetti aggregatori). Per tali contratti in scadenza al 30 giugno 2023, l’art. 17 comma 1 impone una proroga ex lege sino all’indizione di una nuova procedura, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. In ogni caso, tale proroga non può eccedere il 50% del valore iniziale della convenzione o dell’accordo quadro.

Il medesimo articolo dedica poi una particolare disciplina alle convenzioni quadro e agli accordi quadro aventi ad oggetto l’ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero, nonché agli accordi quadro nel settore sanitario gestiti da Consip.

L’art. 18, invece, mira a semplificare gli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici.

Sono poi previste una serie di misure di favore per gli appalti nel settore dell’edilizia scolastica. Si segnala, in particolare, l’art. 24 che, al comma 2, apporta delle modifiche al d.l. 76/2020, innalzando la soglia per l’affidamento diretto per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, a 215.000 euro, anche senza previo consulto di più operatori.

Si tratta di un decreto molto complesso e articolato, ricco di rinvii e proroghe all’evidenza poco intellegibili.

Il dubbio, tuttavia, risiede nell’opportunità di strutturare una modifica normativa di tale impatto alla vigilia di un nuovo codice dei contratti.

(d.l. 24 febbraio 2023 n. 13)