Appalti pubblici: una controversia tra parti private configura un grave illecito professionale e quindi comporta l’esclusione dalla gara?

Una controversia tra parti private configura un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 80 del Codice dei contratti pubblici con conseguente esclusione dalla gara?

La vicenda trae origine da una procedura di gara indetta per l’affidamento dei lavori regolarmente aggiudicata.

La ricorrente, seconda classificata, impugna gli atti di gara sostenendo che l’impresa aggiudicataria doveva essere esclusa dalla procedura di gara per aver reso nella domanda di partecipazione una falsa dichiarazione quanto all’assenza a proprio carico di gravi illeciti professionali di cui all’ordinanza del Tribunale di Venezia del 24.3.2020, a mezzo della quale la suddetta società è stata dichiarata responsabile di illecita contraffazione.

Il Collegio ha rigettato il ricorso dichiarandolo, per quanto qui di interesse, infondato.

V’è da premettere che già in sede cautelare, il TAR, con ordinanza n. 231 del 22 dicembre 2021 (TAR Umbria, Sez. I, 22 dicembre 2021, n. 231), ha respinto la domanda di sospensione degli atti impugnati, non ritenendo “riconducibile l’omissione dichiarativa imputata alla ditta aggiudicataria dei lavori oggetto di gara, tra le ipotesi di automatismo espulsivo di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016”.

Nel merito, il TAR, dando continuità al recente orientamento interpretativo (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. V, 8 gennaio 2021, n. 307) ha ribadito che per integrare un illecito professionale rilevante ai fini dell’esclusione da una procedura di gara, “da un lato, occorre che il comportamento pregresso assuma la qualificazione oggettiva di comportamento in grado d’incrinare l’affidabilità e integrità dell’operatore nei rapporti con l’amministrazione (…) dall’altro, il fatto così qualificato va messo in relazione con il contratto oggetto dell’affidamento, così da poter declinare in termini relativi e concreti la nozione d’inaffidabilità e assenza d’integrità, ai fini della specifica procedura di gara interessata”.

Pertanto, calati i suesposti principi al caso in esame, il TAR ha ritenuto che la vicenda sottesa all’ordinanza del Tribunale di Venezia del 24.3.2020, avendo ad oggetto una controversia tra parti private che non riguarda prodotti offerti in sede di gara, è inidonea ad incidere sull’affidabilità morale e professionale della società aggiudicataria al fine di configurare un grave illecito professionale, incidente sulla veridicità di quanto dichiarato dalla predetta società nella domanda di partecipazione.

Ne consegue – conclude il Collegio – l’insussistenza di qualsivoglia automatismo espulsivo ovvero discrezionale con riferimento all’illecito professionale invocato da parte ricorrente.

(TAR Umbria, Sez. I, 26 maggio 2022, n.399)