L’eccessiva onerosità sopravvenuta negli appalti pubblici: applicazione dell’art. 1467 c.c. e limiti di riconoscimento.

Appalti pubblici limiti di riconoscimentoL’eccessiva onerosità sopravvenuta negli appalti pubblici: applicazione dell’art. 1467 c.c. e limiti di riconoscimento.

Il Tribunale di Firenze, con una sentenza dello scorso aprile, si è pronunciato su due domande di risoluzione contrattuale proposte dall’impresa aggiudicatrice:

  1. la prima, avanzata per grave inadempimento della stazione appaltante, che aveva respinto la richiesta di revisione prezzi;
  2. la seconda, per eccessiva onerosità sopravvenuta dall’impresa appaltatrice, a causa dell’aumento dei prezzi provocato dalla crisi pandemica e dal conflitto russo-ucraino.

A sostegno delle proprie domande, l’impresa appaltatrice lamentava che la prosecuzione dei lavori ai prezzi originariamente pattuiti si era rivelata economicamente insostenibile e poco remunerativa.

Entrambe le domande di risoluzione contrattuale sono state disattese dal Tribunale di Firenze.

Premessa

Per far fronte all’aumento dei costi dei materiali, causato prima dall’emergenza pandemica e poi dalla crisi ucraina, il legislatore è intervenuto con il D.L. n. 73/2021 (convertito con modifiche nella L. 106/2021), introducendo un meccanismo di compensazione per i contratti in corso al 25 luglio 2021. Successivamente, con il D.L. n. 4/2022, il legislatore ha previsto le compensazioni alle sole “procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano pubblicati successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, qualora l’invio degli inviti a presentare le offerte sia effettuato successivamente all’entrata in vigore del presente decreto”. L’istituto della compensazione è stato affiancato dalla obbligatorietà della clausola di revisione dei prezzi a seguito dell’entrata vigore del d.l. 4/2022 per tutti i contratti pubblici. Con l’art. 26 del d.l. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) è stato introdotto un aggiornamento dei prezzi per i lavori contabilizzati nel 2022, in riferimento a offerte presentate entro il 31.12.2021. Successivamente con l’entrata in vigore della legge di bilancio 2023 (art. 1, comma 458, l. 197/2022), sono state apportate talune integrazioni all’art. 26 (per un approfondimento sulle ultime novità in materia di caro materiali, clicca qui).

Il caso di specie.

La società aggiudicatrice, dopo poco più di un mese dalla stipula del contratto di appalto, diffidava la stazione appaltante a revisionare i prezzi, domandando in via subordinata la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1467 c.c.

La stazione appaltante rigettava la richiesta in quanto la gara, bandita prima del d.l. 4/2022, non conteneva alcuna clausola di revisione.

Nelle more, la stazione appaltante risolveva il contratto di appalto di diritto ex art. 1456 c.c. in quanto la società non aveva avviato i lavori nel termine contrattualmente previsto.

L’impresa citava quindi in giudizio la stazione appaltante per farsi dichiarare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della stazione appaltante, ovvero in subordine per eccessiva onerosità sopravvenuta.

La decisione del Tribunale

La domanda di risoluzione contrattuale per grave inadempimento è stata rigettata dal Tribunale poiché, al momento della richiesta avanzata dall’impresa aggiudicataria, quest’ultima non vantava alcun diritto alla revisione dei prezzi già concordati con la stazione appaltante. Nello specifico, la gara per l’aggiudicazione dell’appalto era stata indetta prima del 27 gennaio 2022, mentre il contratto di appalto era stato stipulato il 7 aprile 2022.

In assenza di un diritto dell’impresa appaltatrice alla revisione dei prezzi, il Tribunale ha ritenuto infondata la domanda di risoluzione del contratto per grave inadempimento da parte della stazione appaltante.

La domanda di risoluzione contrattuale per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art. 1467 c.c. è stata anch’essa respinta, poiché il Tribunale ha ritenuto che l’onerosità della prestazione per l’impresa appaltatrice non fosse imputabile a eventi straordinari e imprevedibili.

In particolare, il Tribunale ha evidenziato che tra la stipula del contratto e la diffida per la risoluzione era trascorso poco più di un mese. Di conseguenza, il Tribunale ha rilevato che le condizioni economiche esistenti al momento della stipula del contratto erano le stesse di quelle contestate dall’appaltatrice nella diffida ad adempiere.

Pertanto, a parere del Tribunale, l’impresa avrebbe potuto rifiutarsi di firmare il contratto anziché richiederne la modifica e, poco dopo, la risoluzione.

 

Tribunale di Firenze, Sez. III, 12.4.2024, n. 1212.

Vi lascio il link al nostro ultimo video in tema di appalti, clicca qui