Appalto a corpo: variazioni in aumento del prezzo pattuito?
Durante l’esecuzione dei lavori, in un appalto pubblico “a corpo” si verificano eventi che possono far variare il prezzo pattuito.
Come noto, in un contratto (di appalto) a corpo le parti determinano il corrispettivo che si cristallizza in modo fisso in ragione del ribasso offerto sull’importo a base d’asta e ciascuna delle parti non può pretenderne una modifica per una diversa quantità delle lavorazioni svolte.
Tuttavia, vi sono casi in cui è possibile derogare al principio della immodificabilità del prezzo, ossia :
- l’appaltatore non ha completato l’opera e non ha svolto alcune categorie di lavorazioni. In questo caso, non potrà essere riconosciuto il suo diritto a percepire l’intero compenso ma si dovrà valutare il valore delle opere non compiute ai fini della deduzione del corrispettivo;
- l’appaltatore ha eseguito lavorazioni extra contratto, ovvero lavorazioni nuove e diverse da quelle inizialmente concordate sulla base di progetti redatti dal committente. In tale ipotesi il diritto dell’appaltatore al compenso trova riconoscimento negli artt. 1660, 1661 c.c..
Pertanto, negli appalti a corpo il prezzo contrattualmente pattuito tra le parti può subire variazioni in aumento o in diminuzione e l’appaltatore avrà diritto ad un compenso ulteriore per i lavori extracontratto, i quali saranno calcolati “a misura” relativamente alle opere oggetto di variazione su richiesta del committente, a “corpo”, invece, sulle opere rimaste invariate.
Tuttavia, l’appaltatore che pretenda un maggior compenso per le opere extracontratto eseguite deve, a pena di decadenza, iscrivere immediatamente la riserva “entro il momento della prima annotazione successiva all’insorgenza della situazione integrante la fonte delle vantate ragioni, nonché deve esplicarle nel termine di quindici giorni e poi confermarle nel conto finale, dovendosi altrimenti intendere definitivamente accertate le risultanze della contabilità” .
(Trib. Crotone, 21/1/2020, n. 59)