Appalto integrato e costituzione del Collegio consultivo tecnico.
Con una recente sentenza, il TAR Sicilia si pronuncia sulla concreta applicabilità del Collegio Consultivo Tecnico (CCT) in un appalto integrato.
Nei fatti, accadeva che l’appaltatore aggiudicatario della gara per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la successiva esecuzione dei lavori invitava, con propria richiesta, la committente a costituire il CCT. L’amministrazione, tuttavia, rigettava la richiesta, evidenziando come, ai sensi dell’art. 6, d.l. 76/2020, si sarebbe dovuto procedere alla costituzione dell’organo in questione prima dell’avvio dell’esecuzione dei lavori (o, comunque, entro 10 dieci giorni da tale data).
Ritenendo erronea la summenzionata lettura della norma, l’aggiudicatario proponeva ricorso al TAR avverso il predetto diniego alla costituzione del CCT: secondo il ricorrente, in particolare, l’amministrazione avrebbe errato nel caso di specie, in quanto, nell’appalto integrato, la progettazione esecutiva costituisce una prima e basilare attività di esecuzione del contratto medesimo.
Ad opinione del Collegio, va anzitutto premesso il CCT è istituto la cui costituzione, ancorché successiva alla stipula del contratto, non è rimessa alla discrezionalità dell’operatore economico. Ad essere prevalente, in altri termini, è l’interesse pubblico sotteso alla rapida risoluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso dell’esecuzione del contratto, al fine di pervenire nel più breve tempo possibile al completamento delle opere oggetto dell’appalto.
Fatta tale premessa, il Collegio accoglie il ricorso. Per espressa previsione di legge, il ricorso al CCT è obbligatorio in tutti quegli appalti il cui valore sia superiore alle soglie comunitarie – così come previsto dalla disciplina legislativa attualmente vigente.
Nel caso di specie, non merita accoglimento l’obiezione dell’amministrazione secondo cui l’attivazione del CCT si abbia con l’avvio dell’esecuzione dei lavori (e non, come sostenuto dal ricorrente, con l’avvio delle operazioni di progettazione esecutiva): l’appalto integrato è infatti una particolare forma contrattuale che ricomprende al proprio interno “oltre all’esecuzione dei lavori affidati, parte della progettazione relativa a tali lavori”. Esso, in altri termini, è assimilabile al c.d. contratto misto negli appalti pubblici, in quanto al suo interno si assommano prestazioni di progettazione (ossia servizi) ed esecuzione di opere (ossia lavori); ne deriva, dunque, che questo costituisce una forma di appalto concepito come unitario, con la conseguenza che sarebbe arbitrario (quando non illegittimo) separare le due prestazioni (ossia la progettazione esecutiva e la successiva esecuzione dei lavori) al fine di far decorrere il termine per l’attivazione del CCT al momento dell’avvio dei lavori medesimi.
Accedere all’interpretazione fornita dall’amministrazione, di contro, significa sottrarre al CCT tutta quella parte di attività che trova svolgimento nel corso della progettazione esecutiva.
In conclusione, secondo il TAR non può darsi seguito alla tesi dell’amministrazione – secondo cui la costituzione del CCT debba avvenire solo dopo l’avvio dei lavori – in quanto, dovendosi considerare l’appalto integrato un unicum (in cui la fase della progettazione esecutiva è, come detto, la prima e basilare fase dell’esecuzione del contratto), ne deriva che “essendo l’esecuzione del contratto di appalto integrato iniziata in data 1 dicembre 2021 (con la consegna della progettazione esecutiva)” è da tale data che l’amministrazione “avrebbe dovuto procedere all’istituzione del Collegio Consultivo Tecnico”.