Appalto di opere pubbliche. Cosa accade se un Comune perde il finanziamento dell’opera?
Come noto, l’art. 191 TUEL, co. 1, stabilisce che: “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’articolo 153, comma 5.(…)”.
Questo il caso sottoposto al vaglio del Tribunale di Milano.
Un’A.T.I. conveniva in giudizio l’ente comunale, deducendo l’illegittimità della risoluzione del contratto di appalto pubblico per impossibilità sopravvenuta avendo il Comune perso un finanziamento regionale.
In altri termini, il Comune tentava di esimersi dalle proprie responsabilità deducendo che la perdita del finanziamento regionale era riconducibile alle ipotesi di impossibilità sopravvenuta.
Di diverso avviso il Tribunale liddove ha chiarito che “La perdita del finanziamento per la mancata esecuzione dell’opera nei tempi previsti (e prorogati) non costituisce affatto impossibilità sopravvenuta della prestazione pecuniaria dovuta dall’ente”.
Del resto, il Tribunale tiene a precisare che “il richiamo alla disciplina in materia di finanza pubblica e ai principi di necessaria copertura della spesa a cui è soggetta la pubblica amministrazione appaltante non risultano conferenti nel caso concreto, dal momento che nel caso concreto l’A.T.I. ha concluso un contratto di appalto con il Comune per la realizzazione di un’opera pubblica che al momento della conclusione del contratto era finanziata.
Pertanto, la perdita del finanziamento non poteva essere invocata dall’ente appaltante come motivo di impossibilità sopravvenuta della prestazione.
Di diverso avviso, in una fattispecie analoga, il Tribunale di Matera il quale è giunto sin anche a dichiarare la nullità del contratto sul presupposto che la copertura finanziaria dovesse ritenersi sussistente per tutta la durata dei lavori e dunque, non solo al momento della conclusione del contratto (cfr. Trib. Matera, 4.06.2018, n. 542).
Tale ultima decisione si ritiene di non condividerla proprio in ragione delle ipotesi di tassatività delle cause di nullità del contratto. Ben diversa sarebbe stata l’ipotesi in cui ab origine il contratto di appalto fosse privo della relativa copertura finanziaria allora sì che il contratto avrebbe potuto dichiararsi nullo.
In estrema sintesi, la perdita di un finanziamento non costituisce impossibilità sopravvenuta della prestazione né tantomeno determina la nullità del contratto, ma, come condivisibilmente affermato dal Tribunale di Milano, fa sorgere in capo all’appaltatore un’obbligazione risarcitoria, poiché al momento della conclusione del contratto l’opera pubblica da realizzare era finanziata. Spetterebbe, dunque, all’appaltatore il diritto ad ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell’ente comunale, con diritto al risarcimento del danno.
(Tribunale di Milano, Sez. VII, 25/09/2018, n. 9368)